Messaggioda Admin » lun feb 26, 2007 7:17 pm
Ciao,
in merito al quesito posto, posso dirti che con la sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'unità immobiliare hai accettato anche tutte le norme che regolano l'uso delle parti comuni o concesse in uso esclusivo perpetuo.
Prima di procedere all'installazione era tuo dovere attivarti secondo quanto riportato nel Regolamento di Condominio. Il fatto che per ben 3 anni nessuno ha avuto da ridire, non è sufficiente e non giustifica un'opera contro le norme del regolamento. Non è necessaria un'assemblea per far rispettare una norma al condomino.
Compito dell'amministratore:
Per le infrazioni alle norme del regolamento, l'amministratore, previo base testimoniale scritta, invierà formali diffide, le cui spese vive e gli onorari di competenza propri e di legali o altri professionisti cui dovesse far ricorso, saranno poste a carico dell'inadempiente, senza pregiudizio per le maggiori, diverse responsabilità civili e penali dei trasgressori a termini di legge.
La Cassazione si pronuncia con riferimento, tra l'altro, all'obbligo (previsto dalla legge) dell'amministratore di condominio di curare l'osservanza del regolamento di condominio, ed in relazione alla riconosciuta facoltà dell'amministratore anzidetto di irrogare, nei confronti dei condomini che abbiano violato il regolamento medesimo, sanzioni pecuniarie, ove ciò sia previsto dal regolamento succitato. (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 14735 del 26 giugno 2006)
Ti ricordo infine che se le clausole ledono i diritti soggettivi dei singoli il Regolamento contrattuale può essere modificato ma deve esserci il consenso di tutti i condomini, mentre se il regolamnto è assembleare basta la maggioranza dei condomini.
Admin