compromesso senza fideiussione?
compromesso senza fideiussione?
buongiorno vorrei sapere se è corretto che in un compromesso di casa in costruzione l'impresa dica che per la fideiussione deve esserci esplicita richiesta del compratore ed inoltre che gli oneri di tale fideiussione spettino a metà dell'acquirente e metà dell'impresa. non dovrebbe essere obbligatorio di legge e inoltre anche a carico impresa?
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- Iscritto il: mer gen 31, 2007 6:00 pm
l'art. 2 del d. lgs. 122/2005 ha introdotto l'obbligo per il costruttore di procurare una fideiussione allo scopo di assicurare la restituzione delle somme versate in vista del trasferimento di proprietà qualora dovesse sopraggiungere una situazione di crisi del costruttore.
l'applicazione è unicamente per contrattoi aventi per oggetto il trasferimento non immediato di immobili per quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativio alla costruzione sia stato richiesto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 122/2005 , avvenuta il 21.07.2005 .
chi deve pagarla è il costruttore (tanto poi carica il prezzo sull'immobile...)
ciao ciao
l'applicazione è unicamente per contrattoi aventi per oggetto il trasferimento non immediato di immobili per quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativio alla costruzione sia stato richiesto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 122/2005 , avvenuta il 21.07.2005 .
chi deve pagarla è il costruttore (tanto poi carica il prezzo sull'immobile...)
ciao ciao
quindi (premettendo che tutto quanto coincida nei tempi) di conseguenza se non dovesse essere espressa la fideiussione nell'atto di compromesso cio porterebbe all'annullamento dello stesso o resterebbe comunque valido? inoltre se il costruttore dovesse insistere nel addebitarci parte delle competenze per questa fideiussione sarebbe lecito o effettivamente obbligo loro?
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il rilascio della garanzia non è una facoltà ma è un obbligo a totale carico del costruttore.
nel caso in cui questi non adempia alle disposizioni di legge, commina un' ipotesi di nullità del contratto.
è però una nullità relativa, potendo essere fatta valere solo dalla parte acquirente.
se nessun limite temporale viene fissato per l'esercizio di questa azione di nullità quanto alla legittimazione attiva la legge ne limita l'esercizio al solo acquirente.
quest'ultimo potrà decidere se avvalersi o meno del rimedio di cui sopra.
potrà istaurare un'azione volta ad accertare la nullità del contratto, con la conseguente condanna del costruttore alla restituzione di quanto indebitamente versatogli in esecuzione dello stesso e all'eventuale risarcimento del danno.
nulla impedisce che l'acquirente ritenga di ignorare la sussistenza di detta invalidità mantenedo in vita il contratto anche se non sorretto da garanzia.
nel preliminare di compravendita devono essere inseriti gli estremi della fideiussione (contenuto minimo del contratto preliminare di cui all'art. 6 d.lgs. 122/2005) .
nel caso in cui questi non adempia alle disposizioni di legge, commina un' ipotesi di nullità del contratto.
è però una nullità relativa, potendo essere fatta valere solo dalla parte acquirente.
se nessun limite temporale viene fissato per l'esercizio di questa azione di nullità quanto alla legittimazione attiva la legge ne limita l'esercizio al solo acquirente.
quest'ultimo potrà decidere se avvalersi o meno del rimedio di cui sopra.
potrà istaurare un'azione volta ad accertare la nullità del contratto, con la conseguente condanna del costruttore alla restituzione di quanto indebitamente versatogli in esecuzione dello stesso e all'eventuale risarcimento del danno.
nulla impedisce che l'acquirente ritenga di ignorare la sussistenza di detta invalidità mantenedo in vita il contratto anche se non sorretto da garanzia.
nel preliminare di compravendita devono essere inseriti gli estremi della fideiussione (contenuto minimo del contratto preliminare di cui all'art. 6 d.lgs. 122/2005) .
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ecco cosa dice il decreto in materia:
Art. 3
Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione
1. La fideiussione e' rilasciata da una banca, da un'impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si e' verificata.
Art. 3
Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione
1. La fideiussione e' rilasciata da una banca, da un'impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si e' verificata.
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