buongiorno,
nel condominio in cui vivo, dovendo iniziare nei prossimi giorni dei lavori sulle parti comuni per diverse migliaia di euro, i condomini hanno imposto all'impresa l'eliminazione del vincolo della solidarieta'.
Il mio dubbio è, cosa succede quando un condomino non paga? L'amministratore da le bollette all'impresa che riscuotera' per proprio conto?
Grazie
Vincolo della solidarietà - Eliminazione
Moderatore: geomterracciano
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- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
Non so quale contratto di appalto sia stato stipulato tra l'Impresa ed il Condominio, dicasi Condominio e non "CONDOMINO" e non capisco il vincolo di solidarietà:
l'amministratore deve firmare il contratto di appalto, dopo averlo fatto approvare dall'assemblea e nel contratto sono descritte analiticamente tutte le condizioni, tra le quali anche quelle relative ai pagamenti, i quali, se non dovessero essere onorati, ne risponde il CONDOMINIO ed in solido con esso tutti i condomini.
Se un condomino non dovesse versare all'amministratore una o più quote di sua spettanza, l'amministratore DEVE chiedere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, quindi continuo a non comprendere il concetto del vincolo di solidarietà.
Forse ogni condomino doveva sottoscrivere un contratto " AD PERSONAM " con l'impresa?
Mi scusi, ma questo è FANTACONDOMINIO.
Saluti
l'amministratore deve firmare il contratto di appalto, dopo averlo fatto approvare dall'assemblea e nel contratto sono descritte analiticamente tutte le condizioni, tra le quali anche quelle relative ai pagamenti, i quali, se non dovessero essere onorati, ne risponde il CONDOMINIO ed in solido con esso tutti i condomini.
Se un condomino non dovesse versare all'amministratore una o più quote di sua spettanza, l'amministratore DEVE chiedere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, quindi continuo a non comprendere il concetto del vincolo di solidarietà.
Forse ogni condomino doveva sottoscrivere un contratto " AD PERSONAM " con l'impresa?
Mi scusi, ma questo è FANTACONDOMINIO.
Saluti
Ciao Schoot,
in un caso analogo i legali dell'impresa hanno eccepito di non essere legittimati attivi nei confronti del condomino insolvente.
Avrebbero potuto solo azionare il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) ottenuto dal Condominio a carico del moroso, per effetto di una regolare cessione di credito.
Ciao
in un caso analogo i legali dell'impresa hanno eccepito di non essere legittimati attivi nei confronti del condomino insolvente.
Avrebbero potuto solo azionare il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) ottenuto dal Condominio a carico del moroso, per effetto di una regolare cessione di credito.
Ciao
Cass. civ., sez. II, 17-04-1993, n. 4558
Le obbligazioni contratte verso i terzi dall'Amministratore del condominio (o da chi altri sia stato delegato dai condomini a contrarle) per conto del Condominio e nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell'Assemblea, sono direttamente riferibili ai singoli condomini che, in base all'art. 1284 cod. civ., sono, quindi, solidalmente responsabili, nei confronti del terzo, dell'adempimento delle predette obbligazioni, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni; pertanto, il terzo creditore del condominio può agire per la tutela del suo diritto sia contro l'Amministratore o di chi altri abbia contratto l'obbligazione per delega o in rappresentanza dei condomini, sia nei confronti dei singoli condomini, direttamente obbligati nei suoi confronti.
Le obbligazioni contratte verso i terzi dall'Amministratore del condominio (o da chi altri sia stato delegato dai condomini a contrarle) per conto del Condominio e nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell'Assemblea, sono direttamente riferibili ai singoli condomini che, in base all'art. 1284 cod. civ., sono, quindi, solidalmente responsabili, nei confronti del terzo, dell'adempimento delle predette obbligazioni, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni; pertanto, il terzo creditore del condominio può agire per la tutela del suo diritto sia contro l'Amministratore o di chi altri abbia contratto l'obbligazione per delega o in rappresentanza dei condomini, sia nei confronti dei singoli condomini, direttamente obbligati nei suoi confronti.
A mio avviso la ditta esecutrice dei lavori non può unilateralmente rinunciare al principio di solidarietà passiva "condominiale" ed agire direttamente nei confronti dei morosi per le singole quote dovute.
Per molteplici motivazioni. Il principio richiamato essendo un vincolo di matrice normativa volto proprio a salvaguardare la possibilità che il condomino "attaccato" con D.I. per l'intera somma conservi diritto di regresso nei confronti degli altri comproprietari (rapporti interni pregiudiziali alle obbligazioni contratte con l'esterno). In assenza del vincolo, a torto o a ragione, la facoltà di recupero del comproprietario svanirebbe. Reputo che sia questa la ragione per cui è necessaria la totalità dei condomini per sottoscrivere la clausola di rinuncia alla solidarietà passiva. Il sistema codicistico prevede un bilanciamento tra i vari interessi in gioco: solidarietà/regresso, non è possibile annullare l'uno senza tenere conto dell'altro.
Cito altre sentenze che dovrebbero chiarire meglio quanto espresso in Cass 2006 n. 17101: Cass.12281/92; Cass.3944/02; Cass.641/2003.
Per molteplici motivazioni. Il principio richiamato essendo un vincolo di matrice normativa volto proprio a salvaguardare la possibilità che il condomino "attaccato" con D.I. per l'intera somma conservi diritto di regresso nei confronti degli altri comproprietari (rapporti interni pregiudiziali alle obbligazioni contratte con l'esterno). In assenza del vincolo, a torto o a ragione, la facoltà di recupero del comproprietario svanirebbe. Reputo che sia questa la ragione per cui è necessaria la totalità dei condomini per sottoscrivere la clausola di rinuncia alla solidarietà passiva. Il sistema codicistico prevede un bilanciamento tra i vari interessi in gioco: solidarietà/regresso, non è possibile annullare l'uno senza tenere conto dell'altro.
Cito altre sentenze che dovrebbero chiarire meglio quanto espresso in Cass 2006 n. 17101: Cass.12281/92; Cass.3944/02; Cass.641/2003.
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Il creditore vanta un diritto (disponibile) sul debitore, non un obbligo quando si avvale della presunzione legale di solidarietà passiva tra debitori. Se il creditore rinuncia a farlo valere per contratto, non vedo dove sia il problema.
Altra cosa sono gli effetti interni, tra debitori, di un patto fra loro che escluda il vincolo.
Altra cosa sono gli effetti interni, tra debitori, di un patto fra loro che escluda il vincolo.
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