Vendita prima casa...ereditata

Opinioni, esperienze e consigli di chi ha scelto la strada del "fai da te" per la compravendita del proprio immobile
Silvia1984
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Iscritto il: mar ago 25, 2009 10:15 am

Vendita prima casa...ereditata

Messaggioda Silvia1984 » mer ago 26, 2009 11:13 am

Salve a tutti sono nuova di questo forum e l'ho travato proprio perchè cercavo informazioni riguardo un dubbio per una casa...
La mia domanda sarebbe questa e spero che qualcuno sappia darmi una risposta..
A dicembre 2008 mio padre e mia zia sono entrati in possesso di un'appartamento, che era stato di mio nonno...deceduto proprio a dicembre 2008... Ora quell'appartamento mio padre e mia zia lo "affittano" a me e al mio compagno...
Il mio moroso è già in possesso di una prima casa..e sappiamo che se vendesse la sua dovrebbe comprarne una entro un anno per usufruire ancora delle agevolazioni della prima casa.
Cosa succede se mia zia e mio padre ci vendono la casa prima dello scadere dei 5 anni?! (dato ke anke per loro la casa di mio nonno risulta come prima casa) Che tasse dovranno pagare? Non ci sono agevolazioni non essendo stato un loro diretto acquisto ma solo un'eredità? Noi vorremmo comprare quell'appartamento anche per poter cosi avere solo il mutuo senza pagare anke una parte di affitto a loro 2!
Qualcuno di voi può darmi nformazioni dettagliate!
E' urgente dato ke cmq anke il mio ragazzo ha trovato una coppia interessata alla sua casa e ke la prenderebbe nel giro di poco tempo probabilmente!
Grazie a tutti..
Spero di aver reso l'idea di ke informazoni vorrei ricevere...non sono molto pratica in sto campo.. :mozilla_oops:
Siby

ilmigliore
moderatore
Messaggi: 1839
Iscritto il: sab feb 17, 2007 11:14 am

Messaggioda ilmigliore » mer set 02, 2009 1:40 pm

ciao

La Circolare 44/E dopo aver precisato che le dichiarazioni rese dagli interessati in sede di successione o donazione sono assimilabili a quelle rilasciate nell’ atto di compravendita, ribadisce che in ipotesi di decadenza o diniego delle agevolazioni devono essere seguiti i normali criteri volti al recupero della relativa imposta dovuta.
Tanto in conseguenza dell’ espresso richiamo al comma 4 della Nota II-bis contenuto nell’ articolo 69, comma 4, della legge n. 342/2000.
In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

ciao
Mediatore dal 1991


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