Sono proprietario con mia moglie di una abitazione costruita in edilizia convenzionata, su un terreno ceduto in diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971. La convenzione tra il Comune e la Cooperativa è stata stipulata il 18 dicembre 1987 ed il rogito è stato fatto in data 18-12-1992.
La convenzione prevedeva per la vendita i vincoli dell’art. 35, commi dal 15 al 19, della Legge 865/1971. Il certificato di agibilità è stato rilasciato il 18 novembre 1993.
Sarei intenzionato a vendere l'abitazione e, lo scorso mese di giugno alla prima richiesta all'uUfficio Tecnico del mio Comune mi veniva indicata la possibilità di vendita solo trascorsi i 20 anni dal rilascio del certificato di agibilità e ad un prezzo massimo da loro imposto oppure versando una somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto (così citava la legge) che, indicata approssimativamente e senza calcoli precisi è pari al valore massimo attuale di vendita di un terreno edificabile nella nostra zona. Mi pare che "Diritto di proprietà" significhi che io il terreno a suo tempo l'ho pagato!
Ho letto, però, che questi commi sono stati abrogati dalla Legge n. 179/1992, ma una nuova legge (n. 106 del 2011) e una ulteriore del 2012 dovrebbero aver chiarito la situazione ma ancora non mi è chiaro.
Sono libero di vendere la casa al prezzo di mercato, o devo necessariamente sottostare a qualche vincolo?
Cordiali saluti
Vendita casa in edilizia convenzionata
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LittleIron
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