Sto valutando di trasferire il mio mutuo sulla prima casa da una banca ad un'altra perchè mi applica condizioni migliori.
Vorrei sapere se con la nuova legge Bersani è necessario redigere un nuovo atto notarile o è sufficiente una scrittura privata (evitando così il costo del notaio) ??
Grazie
Saluti
Trasferimento mutuo
Ciao paolo.pagge,
non è necessario un atto notarile, in quanto si può utilizzare anche la scrittura privata; ma fai attenzione perchè "se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente".
La norma recita infatti che "Chi ha contratto un mutuo potrà trasferirlo alla banca con cui stipula un nuovo contratto di finanziamento, anche mediante scrittura privata, senza perdere i benefici fiscali previsti per la prima casa". La portabilità prevede inoltre la possibilità di trasferire il mutuo da una banca all'altra senza costi aggiuntivi se non quelli puramente tecnici; è possibile, cioè, trasferire il mutuo da una banca ad un'altra che offre condizioni più vantaggiose.
A tale volontà del debitore la banca non può opporsi ed inoltre il cambiamento deve avvenire senza oneri per il debitore (diritto ora sancito nell'art.8: Portabilità del mutuo – surrogazione). Eventuale clausole contrattuali stipulate prima del decreto e contrarie al nuovo dettato normativo disposto - dagli articoli 6, 7 e 8 - sono considerate NULLE.
Appellandosi all'art. 1202 del Codice Civile - surrogazione per volontà del debitore - si può trasferire il mutuo riducendo al minimo i costi.
A differenza che in passato quando la sostituzione del mutuo implicava la cancellazione della vecchia ipoteca e l'iscrizione di una nuova, oggi quest'operazione può essere ora condotta con un unico atto di surrogazione a tutto beneficio di un notevole risparmio sui costi notarili.
non è necessario un atto notarile, in quanto si può utilizzare anche la scrittura privata; ma fai attenzione perchè "se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente".
La norma recita infatti che "Chi ha contratto un mutuo potrà trasferirlo alla banca con cui stipula un nuovo contratto di finanziamento, anche mediante scrittura privata, senza perdere i benefici fiscali previsti per la prima casa". La portabilità prevede inoltre la possibilità di trasferire il mutuo da una banca all'altra senza costi aggiuntivi se non quelli puramente tecnici; è possibile, cioè, trasferire il mutuo da una banca ad un'altra che offre condizioni più vantaggiose.
A tale volontà del debitore la banca non può opporsi ed inoltre il cambiamento deve avvenire senza oneri per il debitore (diritto ora sancito nell'art.8: Portabilità del mutuo – surrogazione). Eventuale clausole contrattuali stipulate prima del decreto e contrarie al nuovo dettato normativo disposto - dagli articoli 6, 7 e 8 - sono considerate NULLE.
Appellandosi all'art. 1202 del Codice Civile - surrogazione per volontà del debitore - si può trasferire il mutuo riducendo al minimo i costi.
A differenza che in passato quando la sostituzione del mutuo implicava la cancellazione della vecchia ipoteca e l'iscrizione di una nuova, oggi quest'operazione può essere ora condotta con un unico atto di surrogazione a tutto beneficio di un notevole risparmio sui costi notarili.
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