buongiorno
andro' a vivere in una palazzina a 2 piani con 8 appartamenti
il mio e' sito al pianterreno
di sicuro ci sara' bisogno di rifare i balconi perche' stanno cadendo pezzi di intonaco
volevo sapere se le spese vanno divise per 8 o se in base ai millesimi (che tra l'altro non conosco perche' non ci sono tabelle a riguardo)
io che non ho balcone devo partecipare alle spese?
grazie
spese rifacimento palazzina
Moderatore: geomterracciano
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- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
Gentile utente, secondo questa recentissima sentenza:
Cass., Sez.II civ., sentenza del 30/01/2008, n. 2241
<<Il condomino ha l'obbligo di partecipare alla spese per i lavori eseguiti sui balconi dell'edificio, da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile.>>
Ritengo che debba partecipare per tabella millesimale di proprietà.
Saluti cordiali
Cass., Sez.II civ., sentenza del 30/01/2008, n. 2241
<<Il condomino ha l'obbligo di partecipare alla spese per i lavori eseguiti sui balconi dell'edificio, da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile.>>
Ritengo che debba partecipare per tabella millesimale di proprietà.
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- Iscritto il: ven set 05, 2008 3:08 pm
Il condominio esiste comunque ogni volta che nello stesso stabile esistono due o più proprietari esclusivi di unità immobiliari che hanno anche parti in comune fra loro: il fatto che il condominio non sia stato "disciplinato", insomma, NON vuol dire che non esista.
Così come esiste sicuramente un criterio al quale tutti i proprietari si sono attenuti sino ad oggi per dividere fra loro le spese relative alle parti comuni.
E' sufficiente chiedere al venditore.
Così come esiste sicuramente un criterio al quale tutti i proprietari si sono attenuti sino ad oggi per dividere fra loro le spese relative alle parti comuni.
E' sufficiente chiedere al venditore.
SI CERTO. HANNO STABILITO CHE TUTTO SI DIVIDE PER APPARTAMENTO
E SU QUESTO NON SONO TANTO D'ACCORDO PERCHE' IO VIVO AL PIANTERRENO
HO ENTRATA SEPARATA E NON CONDIVIDO LE SCALE
IL MIO APPARTAMENTO E' IL PIU' PICCOLO DELLO STABILE
C'E' TUTTO AFFINCHE' IO SIA CONTRARIA A DIVIDERE IN PARTI UGUALI!!! SOLO CHE PAGO QUANTO GLI ALTRI
E SU QUESTO NON SONO TANTO D'ACCORDO PERCHE' IO VIVO AL PIANTERRENO
HO ENTRATA SEPARATA E NON CONDIVIDO LE SCALE
IL MIO APPARTAMENTO E' IL PIU' PICCOLO DELLO STABILE
C'E' TUTTO AFFINCHE' IO SIA CONTRARIA A DIVIDERE IN PARTI UGUALI!!! SOLO CHE PAGO QUANTO GLI ALTRI
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- Iscritto il: ven set 05, 2008 3:08 pm
Purtroppo, se questa è la convenzione in uso presso lo stabile, si può soltanto scegliere se comperare accettando queste condizioni, oppure non comperare.
L'art. 1123 del C.C., infatti, stabilisce che le spese vadano ripartite in base alle rispettive quote di proprietà "salvo DIVERSA CONVENZIONE".
Ciò vuol dire che quella convenzione è perfettamente valida, in quanto voluta da tutti i partecipanti al condominio. E nel momento in cui lei subentra ad uno di loro, non può che subentrare nella stessa identica posizione contrattuale del suo venditore.
In pratica: se acquista sa già che le regole sono quelle e che , soprattutto, non è possibile cambiarle in modo coattivo (ossia rivolgendosi ad un Giudice).
L'art. 1123 del C.C., infatti, stabilisce che le spese vadano ripartite in base alle rispettive quote di proprietà "salvo DIVERSA CONVENZIONE".
Ciò vuol dire che quella convenzione è perfettamente valida, in quanto voluta da tutti i partecipanti al condominio. E nel momento in cui lei subentra ad uno di loro, non può che subentrare nella stessa identica posizione contrattuale del suo venditore.
In pratica: se acquista sa già che le regole sono quelle e che , soprattutto, non è possibile cambiarle in modo coattivo (ossia rivolgendosi ad un Giudice).
Vorrei dare un piccolo contributo a questa discussione. Sempre in base alle mie conoscenze,s'intende. Se i balconi sono aggettanti e se, sia i frontalini che i sottobalconi non rivestono un particolare pregio architettonico, si devono ritenere a totale carico del proprietario dello stesso in tutte le sue parti (sopra, sotto e parapetto).
In soldoni, le spese di ristrutturazione di un normale balcone spetta per intero al proprietario del balcone stesso.
Se il balcone è di tipo aggettante è proprietà esclusiva e quindi paga solo il proprietario in quanto costituisce il naturale prolungamento dell'appartamento medesimo.
Aggettante si intende aperto ai tre lati.
Solo decorazioni, fregi di particolare pregio ed interesse artistico, rientrano nelle parti comuni. In tal caso tutti i condomini devono contribuire alla loro manutenzione.
In soldoni, le spese di ristrutturazione di un normale balcone spetta per intero al proprietario del balcone stesso.
Se il balcone è di tipo aggettante è proprietà esclusiva e quindi paga solo il proprietario in quanto costituisce il naturale prolungamento dell'appartamento medesimo.
Aggettante si intende aperto ai tre lati.
Solo decorazioni, fregi di particolare pregio ed interesse artistico, rientrano nelle parti comuni. In tal caso tutti i condomini devono contribuire alla loro manutenzione.
Se alzando lo sguardo un giorno non vedi più il cielo può darsi che sia scomparso. Ma può darsi che sia scomparso tu
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