Spes allacciamento, funzionamento,manutenzione imp Sprinkler

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Moderatore: geomterracciano

locafin
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Spes allacciamento, funzionamento,manutenzione imp Sprinkler

Messaggioda locafin » mar giu 15, 2010 2:54 pm

Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio di nuova costruzione dove il costruttore si e' riservato il diritto di apporre anche successivamente alla vendita, impianti anche speciali eventualmente richiesti sia dai Vigili del Fuoco che dall' ASL competente.
Orbene, avendo successivamente fittato il locale commerciale posto al piano terra alla CONAD, il costruttore ha istallato un impianto Sprinkler ad acqua al soffitto della autorimessa/garages condominiali, violentando anche le Ns. proprieta' ( garages e cantinole) senza nemmeno informarci,vorrei sapere se poteva farlo.
Lo stesso inoltre pretende adesso che le spese di
allacciamento,funzionamento (contatore ENEL e Acqua)e manutenzione siano a carico del condominio e noi chiaramente non siamo daccordo.
Vorrei infine sapere se lo stesso, avendo ancora appartamenti invenduti ,puo' esonerarsi da pagare le spese condominiali cosi' come riportato negli atti di compravendita stipulati.
Ringraziadola anticipatamente per la gentile risposta resto in attesa di notizie.
LOCAFIN

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » gio giu 17, 2010 12:07 pm

Si, può pretendere le spese di allacciamento, infatti molti costruttori, che vendono quando il cantiere non esiste più, i costi li aggiungono sul prezzo dell'immobile, per cui il promissario acquirente non si rende conto, ma li paga eccome.
Il costruttore, per un periodo massimo di due anni dalla data di costituzione dell'assemblea, può esentarsi dalle spese di condominio per gli immobili invenduti, ma ciò deve risultare dal regolamento di condominio contrattuale richiamato nei rogiti notarili, o nel rogito stesso.
Saluti cordiali

locafin
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Messaggioda locafin » gio giu 17, 2010 1:12 pm

Grazie derlla gentile risposta,
volevo chiarire pero' che quando io ho acquistato il supermercato non c'era ed il fatto che sia stato fatto successivamente l' impianto Sprinkler e' perche' era condizione essenziale di legge per aprire lo stesso.
Il costruttore si era riservato eventualmente di impiantare anche in seguito impianti speciali, ma adesso lui incamera le spese del fitto e vorrebbe addossare a noi le spese di allacciamento,funzionamento e manutenzione dell' impianto che e' statp istallato per una sua specifica esigenza e non del condominio, non sono convinto in questo caso che i costi debbano essere addebitati a noi.
Per quanto riguarda poi le spese condominiali per le quali il costruttore si e' riservato il dirrito di non pagarle, questa riserva non e' stata fatta in tutti i contratti di compravendita, infatti qualcuno non ha la clausola, altri la riserva e' per un anno, altri per due.
Questo fatto non e' impugnabile in quanto genera confusione, iniquita' e disparita' di trattamento???
Come fa l' amministratore a ripartire le spese?
Inoltre preciso che nel regolamento di condominio non vi e' nessun riferimento a questa riserva.
Ringraziandola ancora per la sua gentilezza e disponibilita' le auguro un buon prosieguo di giornata.

geomterracciano ha scritto:Si, può pretendere le spese di allacciamento, infatti molti costruttori, che vendono quando il cantiere non esiste più, i costi li aggiungono sul prezzo dell'immobile, per cui il promissario acquirente non si rende conto, ma li paga eccome.
Il costruttore, per un periodo massimo di due anni dalla data di costituzione dell'assemblea, può esentarsi dalle spese di condominio per gli immobili invenduti, ma ciò deve risultare dal regolamento di condominio contrattuale richiamato nei rogiti notarili, o nel rogito stesso.
Saluti cordiali
LOCAFIN

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » gio giu 17, 2010 7:42 pm

Per le spese di allacciamento mi riferivo all'ordinarietà, nel suo caso è bene che si informi presso un geometra libero professionista.
Per quanto riguarda l'esenzione dalle spese del costruttore è bene accertarsi sulla validità della stessa, magari mostrando la documentazione ad un avvocato.
La ripartizione delle spese di condominio avviene riparametrando le tabelle millesimali.
Cordiali saluti


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