Salve a tutti,
abito all'ultimo piano di un condominio che si è costituito circa 10 anni fa (prima ognuno faceva per sè). Contestualmente è stato redatto da un geometra ed approvato dall'assemblea condominiale un regolamento che annovera tra le parti comuni anche il sottotetto. Preciso che a questo vano si accede da una scala comune, ma è fatto divieto di utilizzo poichè la soletta non è portante e rischierebbe il crollo. Ma la cosa più ambigua è che la parte di sottotetto soprastante la mia abitazione è divisa dal resto da un muro risultando completamente inaccessibile dal resto del sottotetto comune, mentre l'accesso è consentito solo dall'interno della mia abitazione, dalla quale è divisa solo da un controsoffitto in cartongesso.
Ora mi chiedo, posso chiedere di modificare il regolamento condominiale almeno per la parte di mio interesse? Soprattutto visto che durante le ultime piogge ho avuto delle infiltrazioni provenienti dal tetto che è costituito solo da travetti e tegole, senza alcun isolamento? Cosa posso richiedere al condominio, premettendo che sarei anche disposta ad accollarmi le spese di un tetto nuovo se, di contro, potessi annettere alla mia abitazione la parte di sottotetto soprastante? Vi ringrazio da subito dei preziosi consigli.
sottotetto comune o uso esclusivo?
Moderatore: geomterracciano
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- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
Gentile signora, buonasera.
Il collega, che ha redatto il regolamento condominiale con annesse le tabelle millesimali, ha, secondo un primo giudizio tecnico, operato correttamente, in quanto il sottotetto è accessibile da una scala comune, ritengo posizionata nel vano scala all'ultimo piano.
Le sue considerazioni, poi, riferite ai suoi riscontri oggettivi sull' accessibilità, limitata al suo immobile, alla parte di sottotetto che funge da isolamento dal tetto, si possono ritenere giuste soltanto effettuando prima una perizia, ma dopo confrontandola con visure catastali e progetto, per il quale si ottenne la concessione, depositato all'Ufficio edilità del Comune o altro ufficio.
Senza questa doverosa verifica non si possono avanzare ipotesi di proprietà presuntiva, anche se la legge, per certi versi, è dalla sua parte.
Occorrono: PERIZIA E PROVE DOCUMENTALI
Dopo, eventualmente, se dovesse essere attuabile, potrà anche trasformare il sottotetto, che ricade sul suo immobile, in vani abitabili senza dover chiedere nè consenso nè revisione della tabella milesimale.
Cordiali saluti
geom. Oreste Terracciano
Il collega, che ha redatto il regolamento condominiale con annesse le tabelle millesimali, ha, secondo un primo giudizio tecnico, operato correttamente, in quanto il sottotetto è accessibile da una scala comune, ritengo posizionata nel vano scala all'ultimo piano.
Le sue considerazioni, poi, riferite ai suoi riscontri oggettivi sull' accessibilità, limitata al suo immobile, alla parte di sottotetto che funge da isolamento dal tetto, si possono ritenere giuste soltanto effettuando prima una perizia, ma dopo confrontandola con visure catastali e progetto, per il quale si ottenne la concessione, depositato all'Ufficio edilità del Comune o altro ufficio.
Senza questa doverosa verifica non si possono avanzare ipotesi di proprietà presuntiva, anche se la legge, per certi versi, è dalla sua parte.
Occorrono: PERIZIA E PROVE DOCUMENTALI
Dopo, eventualmente, se dovesse essere attuabile, potrà anche trasformare il sottotetto, che ricade sul suo immobile, in vani abitabili senza dover chiedere nè consenso nè revisione della tabella milesimale.
Cordiali saluti
geom. Oreste Terracciano
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