Sostituzione porta d'ingresso per scelta dell'inquilino

Competenza spese, adeguamento ISTAT, affitto in nero, danni al rilascio, restituzione cauzione, aumento canone, inquilino moroso, bolli su ricevute, conformità impianti, vendita immobile occupato
dreamer
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Sostituzione porta d'ingresso per scelta dell'inquilino

Messaggioda dreamer » lun gen 26, 2009 6:19 pm

[size=18]Il mio inquilino vorrebbe sostituire la porta d'ingresso dell'appartamento, con una porta blindata.
A chi compete il lavoro e chi deve pagare?
Grazie
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ilmigliore
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Messaggioda ilmigliore » mar gen 27, 2009 4:15 pm

ciao,

se l'attuale porta è funzionante e serve al suo scopo, e se la richiesta di mettere la blindata è tutta dell'inquilino, allora si farà carico lui delle spese.

poi vedi tu.

ciao

dreamer
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Messaggioda dreamer » mar gen 27, 2009 4:27 pm

Certamente, la porta è perfettamente funzionante.
La richiesta dell'inquilino nasce puramente dal voler aumentare la sua sicurezza in casa.

sabrina
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Messaggioda sabrina » mer feb 04, 2009 11:46 am

ilmigliore ha scritto:ciao,

se l'attuale porta è funzionante e serve al suo scopo, e se la richiesta di mettere la blindata è tutta dell'inquilino, allora si farà carico lui delle spese.

poi vedi tu.

ciao


concordo pienamente ma ...

1) se l'inquilino è buono, farselo scappare per una porta ...
2) una porta blindata aumenta il valore dell'appartamento e rende più facile la locazione

perchè non vi venite incontro ?



Risoluzione 09/12/2008 n. 475/E: L’agevolazione sul risparmio energetico vale anche per le porte di entrata degli immobili a certe condizioni


Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 9 dicembre 2008 n. 475
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Interpretazione del DM del 19/02/2007 - Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Ristrutturazione portoncino d'ingresso

Testo: Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DM del 19/02/2007, e' stato esposto il seguente

QUESITO
L'interpellante sta effettuando lavori di ristrutturazione di un appartamento in un immobile, sito in ..., consistenti in modifiche murarie interne, rifacimento di impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, ivi compresa una nuova pavimentazione e la sostituzione delle finestre con i relativi infissi.

Durante i suddetti lavori e' stato sostituito il vecchio portoncino d'ingresso dell'appartamento con uno nuovo per il quale il fornitore ha provveduto a consegnare la dichiarazione del fornitore che attesta la trasmittanza termica. TIZIO chiede di sapere se si puo' applicare la detrazione del 55% agli interventi di sostituzione del portoncino dell'ingresso che, a parere dell'interpellante, rispecchia i requisiti di trasmittanza termica indicati nell'attuale normativa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante richiama il punto 3 del primo comma dell'art. 1 del testo coordinato del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 febbraio 2007 che nel definire gli interventi agevolabili precisa che quelli sull'involucro dell'edificio riguardano strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla norma.

A riguardo, egli ritiene che l'agevolazione competa anche per l'intervento di sostituzione del portoncino d'ingresso dell'appartamento che rispetta i requisiti di trasmittanza termica in quanto esso delimita "in maniera determinante il volume riscaldato dell'appartamento" ai fini della riduzione della dispersione termica, al pari delle strutture opache verticale e delle finestre comprensive di infissi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), commi 344, 345, 346 e 347, ha introdotto una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 55 % delle spese sostenute nel 2007, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Con l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008 - la predetta agevolazione e' stata prorogata, ed in parte ampliata, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Per quanto interessa il presente interpello, avente ad oggetto la possibilita' di usufruire dell'agevolazione per la sostituzione del portone d'ingresso con uno nuovo per il quale il produttore ha attestato i requisiti di trasmittanza termica richiesti dalla normativa in esame, occorre fare riferimento al comma 345 della citata legge n. 296 del 2006. Tale disposizione disciplina l'applicazione della detrazione per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti o su parti di edifici esistenti, riguardanti le strutture opache, verticali e orizzontali, e le finestre comprensive di infissi. Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, coordinato con il decreto 7 aprile 2008, emanato a seguito della proroga dell'agevolazione prevista dalla legge finanziaria per tale anno, all'art. 1 definisce il contenuto degli interventi agevolabili, specificando che per interventi sull'involucro di edifici esistenti si intendono gli interventi riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti, per le spese sostenute nel 2007, nella tabella di cui all'allegato D del decreto stesso e, per le spese sostenute a partire dal 2008, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. Per quanto concerne le spese ammesse a fruire della detrazione, l'articolo 3 del citato decreto interministeriale menziona:

"a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:

fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni."
Dalle disposizioni richiamate, si evince che le spese relative agli interventi sulle strutture verticali ammesse a fruire della detrazione possono consistere o in lavori che interessano le strutture opache o in interventi riguardanti le finestre, consistenti, a loro volta, nella sostituzione di finestre comprensive di infissi o nella sostituzione delle sole strutture vetrate. Non viene fatto alcun riferimento alla fornitura e posa in opera di "portoni d'ingresso" per cui si deve ritenere che tale intervento non sia stato ritenuto di per se' significativo ai fini del conseguimento del risparmio energetico, finalita' alla quale e' preordinata l'agevolazione in esame. Ne consegue che sulle relative spese potra' essere applicata la detrazione d'imposta del 55 per cento soltanto se il portone, inteso come lavoro eseguito sulle strutture opache consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per dette strutture opache o se, presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra. Si ricorda, peraltro, che il risparmio energetico conseguito deve essere comprovato dalla specifica documentazione prescritta dal decreto interministeriale richiamato.

Occorre, in particolare, acquisire:

a) l' asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. L'asseverazione deve specificare in particolare, il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, la trasmittanza del medesimo componente sia inferiore o uguale a determinati valori (che, come precedentemente detto, per gli interventi realizzati nel 2007 sono riportati nella tabella dell'allegato D al decreto stesso e, per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008);
b) l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, anch'esso prodotto da un tecnico abilitato successivamente alla esecuzione degli interventi, che riporti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio.
I due documenti, indicati dal decreto interministeriale (art. 4, 5 e 7) ed espressamente previsti dalla stessa legge finanziaria per il 2007 (comma 349, lett. a) e b)) hanno finalita' diverse in quanto l'asseverazione consente di dimostrare che l'intervento realizzato e' conforme ai requisiti tecnici previsti per la specifica tipologia di lavori mentre l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e' finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio. Limitatamente agli interventi consistenti nella sostituzione delle finestre sono state introdotte delle semplificazioni in merito alla documentazione da acquisire.

L'art. 7, comma 2, del decreto interministeriale specifica, infatti, che l'asseverazione "puo' essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti -previsti per gli interventi sull'involucro degli edifici -, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto".

Inoltre, l'art. 1, comma 24, lett. c), della legge finanziaria per il 2008 (con riferimento quindi ai lavori eseguiti a partire da tale periodo d'imposta) dispone che "per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di

finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, non e' richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296", vale a dire non e' richiesto l'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica. Per quanto concerne il caso in esame si deve quindi ritenere che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalita' previste dalla specifica normativa che disciplina la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico, la certificazione rilasciata dal produttore possa essere utile ai fini dell'applicazione dell'agevolazione soltanto se il portone d'ingresso che si intende sostituire presenti le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle finestre, in quanto diversamente, come sopra precisato, ai fini dell'applicabilita' dell'agevolazione, la rispondenza dell'intervento alle finalita' di risparmio energetico dovra' essere attestata dalla specifica documentazione rilasciata dal tecnico abilitato.

Si fa presente, per completezza, che la possibilita' di fruire della detrazione del 55 per cento delle spese sostenute per l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica e' condizionato al rispetto degli adempimenti introdotti, dall'art. 29 del Decreto Legge 28 novembre 2008, n. 185, al fine di verificare il rispetto del limite di spesa complessivamente previsto per le annualita' 2009, 2010 e 2011.

In particolare, il comma 7 del richiamato articolo 29 prevede che, per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti debbono inviare, nel rispetto di intervalli di tempo prestabiliti, una istanza in via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale comunica, entro 30 giorni dal ricevimento, l'esito della verifica effettuata. Solo a seguito dell'assenso dell'Agenzia delle Entrate

(che si intende non accordato quando, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, non sia intervenuta esplicita risposta positiva) e' possibile fruire della detrazione.

Il modello da utilizzare per la presentazione della richiesta di fruizione dell'agevolazione sara' approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le Direzioni regionali vigileranno affinche' le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
prociotta


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