Soccombenza ?

Gestione condominiale, ripartizione spese, rapporti di vicinato, amministratori, assemblee, maggioranze, millesimi, uso parti comuni e private, obblighi, diritti-doveri, innovazioni.

Moderatore: geomterracciano

vattelapesca
Messaggi: 6
Iscritto il: gio lug 26, 2007 9:04 pm

Soccombenza ?

Messaggioda vattelapesca » lun feb 18, 2008 9:50 am

Buon giorno a tutti, premesso che ho sfogliato il web da oltre mezzora ma
senza un risultato valido che mi dicesse: soccobenza =............................
Non ho partecipato ad una assemblea condominiale e l'amministratore mi
ha inviato una lettera con il verbale della stessa.
Alla fine cita: "Si precisa che i condomini assenti avranno facoltà di presentare atto di dissociazione della delibera adottata da notificare al Condominio entro 30 giorni dal ricevimento del verbale.
La dissociazione comporterà l'esclusione delle spese legali e tecniche in caso di SOCCOMBENZA del Condominio.
(Vorrebbero fare intervenire un Architetto e un Geometra per stabilire alcune
pecche dello stabile che ha solo due anni per poi rivalersi sul costruttore).
Vorrei inviare R.R. per dissociarmi ma non sapendo il significato di cosa faranno gli altri Condomini, vorrei un Vs. gradito parere in merito.
Grazie per una risposta
Cordialità
giogio :mozilla_cry:

geomterracciano
Messaggi: 1635
Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm

Messaggioda geomterracciano » lun feb 18, 2008 10:23 am

Caro amico, in merito alle liti condominiali, la legge interviene espressamente (art. 1132 cod.civ.) per regolare l'ipotesi di condomini che non siano d'accordo con la deliberazione dell'assemblea con la quale si sia deciso:

di promuovere una lite contro gli altri
di resistere ad una causa promossa contro il condominio

Il condomino che vuole esprimere il suo dissenso e non era presente all'assemblea, deve notificare la propria decisione all'amministratore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni da quando ha avuto notizia della deliberazione dell'assemblea, ossia dalla ricezione di copia del verbale.
In caso di SOCCOMBENZA del condominio, quindi perdita della causa, anche il condomino dissenziente può essere chiamato a pagare quanto spetta alla parte vittoriosa.
Il dissenziente, tuttavia, può a sua volta rivalersi sugli altri condomini.
Se l'esito della lite è favorevole al condominio e tuttavia ci sono spese giudiziarie da sostenere, il condomino dissenziente è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile recuperare da chi ha perso.
Venendo al nocciolo del problema, bisogna stare molto attenti a ciò che il condominio dovrà fare nei confronti del costruttore, perchè se trattasi di vizi occulti e/o costruttivi è un conto, diversamente potrebbe essere un'arma a doppio taglio e si potrebbe ritorcere nei confronti del condominio.
Indubbiamente ci sarà da affrontare una causa e con i tempi della giustizia in Italia e con i costi esorbitanti non so quanto convenga il contenzioso legale.
Certamente se trattasi di vizi che riguardano le strutture portanti, a prescindere dai tempi e dai costi della causa, bisogna agire eccome, altrimenti, con discernimento, bisogna fare le opportune valutazioni e, penso, che l'assemblea le abbia fatte o le farà dopo l'esito peritale.
Saluti cordiali

vattelapesca
Messaggi: 6
Iscritto il: gio lug 26, 2007 9:04 pm

Svista amministratore

Messaggioda vattelapesca » lun feb 18, 2008 12:03 pm

Gent. GeomTerraciano,
la ringrazio per la Sua risposta molto evasiva.
Mi ha tratto in inganno la parola SOCCOBENZA (senza la lettera M)
così scritta sulla lettera inviatami dall'amministratore.
Ora ho capito perfettamente la situazione e mi rendo conto che stiamo
per entrare in un vicolo cieco, ora valuterò bene la situazione anche perchè
visto che sia chi vince sia chi perde ha sempre e comunque da mettere
la mano al portafoglio e di questi tempi...credo che bisogna pensarci
molto bene:
Grazie e cordialissimi saluti
giogio (vattelapesca)


Torna a “Consulenza Condominiale”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti