Se il costruttore non vende tutti gli appartamenti?

Vantaggi, suggerimenti e problematiche per l'acquisto della casa nuova: garanzie, modifiche, capitolato, varianti in corso d'opera, allacciamenti, accatastamenti, frazionamenti mutui fondiari
Davidoffxx76
Messaggi: 9
Iscritto il: lun giu 22, 2009 10:08 am

Se il costruttore non vende tutti gli appartamenti?

Messaggioda Davidoffxx76 » lun feb 15, 2010 9:34 am

Ciao,
ho acquistato direttamente dal costruttore con consegna prevista per fine anno.
Mi è sorto un dubbio, visto che effettivamente in questo periodo gli acquisti immobiliari sono decisamente calati.
Se il costruttore non riesce a vendere tutti gli appartamenti per il momento in cui sarò entrato nella mia nuova casa, come funzionerà per le spese condominiali? Verranno ripartite tra i soli residenti?
Mettiamo caso che la palazzina ha 18 appartamenti e ne vendono la metà.... paghermo il doppio delle normali spese condominiali??
Grazie e buona giornata
Davide

geomterracciano
Messaggi: 1635
Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm

Messaggioda geomterracciano » lun feb 15, 2010 12:04 pm

Davide, buongiorno.
Intanto le dico che è molto prematuro parlare di mancata vendita di tutti gli alloggi che l'impresa sta realizzando e presso la quale ha prenotato la sua unità immobiliare, infatti bisognerà vedere se alla fine del corrente anno saranno consegnati gli alloggi e se contemporaneamente si verificherà il passaggio delle consegne da impresa a condominio.
Tutto ora è molto aleatorio.
Tuttavia, esaminando l'ipotesi avanzata, deve sapere che l'impresa potrebbe anche predisporre, nella sua qualità di unico originario proprietario, anzi poenso proprio che lo faccia, il regolamento di condominio convenzionale (di natura esterna) denominato contrattuale, con annesse le tabele millesimali.
Per intenderci, il regolamento di condominio contrattuale è un CONTRATTO, perchè sarà registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e sarà, per questo, richiamato in tutti i rogiti notarili, dove sarà trascritta la data e il numero di registrazione in Conservatoria.
Nel regolamento e solo in esso, ci potrà essere la clausola di esenzione dell'impresa dalle spese condominiali per l'invenduto e per un certo numero di anni dalla data di costituzione del condominio.
Costituzione del condominio che si verificherà nel momento in cui si materializza il primo rogito notarile alla presenza del notaio, sancendo così il frazionamento dell'edificio, in quel momento si costituirà il condominio, il quale sarà successivamente formalizzato con il passaggio delle consegne da impresa a condominio e con la nomina dell'amministratore.
Quest'ultimo, normalmente, viene proposto dall'impresa, almeno per il primo anno, ma nulla impedisce, poi, all'assemblea di revocargli l'incarico in ogni tempo e scegliere un nuovo amministratore.
Davide, ho tenuto a dilungarmi sull'argomento per darle la netta sensazione dei passaggi obbligati che ci saranno dal rogito in avanti.
Cordiali saluti
geom. Oreste Terracciano

Davidoffxx76
Messaggi: 9
Iscritto il: lun giu 22, 2009 10:08 am

Messaggioda Davidoffxx76 » lun feb 15, 2010 3:30 pm

La ringrazio Geometra per la sua risposta.
Mi sembra di aver capito, che il costruttore in questo modo si potrebbe tutelare dall'obbligo di pagare le spese condominiali per l'invenduto ( almeno per alcuni anni ).
Questo significherebbe che le spese verrebbero ripartite solo tra gli effettivi proprietari.
Visto tale scenario mi auguro quindi che prima di allora riescano a vendere tutti gli appartamenti.
Grazie ancora e buona giornata.
Davide


Torna a “Nuove Costruzioni”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti