CASSAZIONE PENALE SEZ.I^ DEL 07.01.2008 - SENT. 246
Pur risultando provato, mediante le deposizioni delle persone lese e gli accertamenti di P.G., che i bambini venivano lasciati liberi di gettare a terra biglie e altri giocattoli, di trascinare oggetti sul pavimento in orari, 5 e 6 del mattino, destinati al riposo delle persone, nonché il totale disinteresse per il disturbo arrecato e più volte segnalato, deve rilevarsi che per la sussistenza del reato deve essere provato, non l'effettivo disturbo a più persone, ma l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290); nel caso di specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile.
RUMORI IN CONDOMINIO
Moderatore: geomterracciano
Torna a “Consulenza Condominiale”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite