Premetto che non ho ancora avuto ne tempo e ne voglia di rileggermi il regolamento di condominio.
Il mio amministratore dice che c'è scritto che alle assemblee possono partecipare anche persone estranee al condominio e che la loro presenza valga come numero come fossero condomini.
Di sicuro farò lo sforzo di capire dove sta scritto. Ma se fosse vero è possibile una cosa tanto assurda? Cioè, un estraneo può entrare a far parte di votazioni per la decisione di qualche intervento di cui potrebbe esserci bisogno nel condominio?
Riunione di condominio
Moderatore: geomterracciano
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- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
L'art. 67 disp.att. cod. civ. dispone che ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Tale articolo è inderogabile dai regolamenti di condominio, il quale può soltanto limitare il numero delle deleghe ad una sola persona.
Per le deleghe vale il principio che il delegato non può, a sua volta, delegare un terzo a rappresentare il delegante in assemblea.
Quindi il codice parla di delega a mezzo rappresentante e non a mezzo condomino.
Questo prescinde dalla precisazione contenuta nel regolamento di condominio, della quale l'amministratore le ha fornito ragguagli.
Tale articolo è inderogabile dai regolamenti di condominio, il quale può soltanto limitare il numero delle deleghe ad una sola persona.
Per le deleghe vale il principio che il delegato non può, a sua volta, delegare un terzo a rappresentare il delegante in assemblea.
Quindi il codice parla di delega a mezzo rappresentante e non a mezzo condomino.
Questo prescinde dalla precisazione contenuta nel regolamento di condominio, della quale l'amministratore le ha fornito ragguagli.
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