Rimessaggio di legno vietato in giardino privato?

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Senesina
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Rimessaggio di legno vietato in giardino privato?

Messaggioda Senesina » gio mar 13, 2008 5:45 pm

Buonasera a tutti.
Abito in una porzione di colonica con 9 appartamenti e il mio giardino (di proprietà esclusiva) è sempre fonte di discussioni in fase di assemblea condominiale perchè è "di facciata" e pertanto tutti sentono il bisogno di decidere quali alberi dobbiamo piantare, quanto deve essere alta la siepe di alloro che ne delimita la proprietà, se possiamo mettere gli autobloccanti per piastrellarne una parte ecc ecc.
Ultimamente ci siamo trovati a discutere per la costruzione del gazebo e soprattutto del rimessaggio di legno per gli attrezzi.
Premetto che entrambe le cose sono "smontabili" e senza alcuna opera muraria.
Tutti gli altri condomini hanno nei loro giardini sia gazebi, sia rimessaggi di legno come il nostro e per questo non vedo il motivo per il quale solo il nostro giardino deve essere nell'ordine del giorno delle assemblee.
La legge non è uguale per tutti?
Ci sono normative che ci obbligano a sottostare alle volontà altrui nella nostra proprietà?

Saluti

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » gio mar 13, 2008 8:38 pm

Caro amico, cercherò di esprimerle il pensiero della giurisprudenza sui giardini in uso esclusivo, così da questo momento saprà bene come comportarsi.
I giardini di proprietà esclusiva non fanno parte del condominio, infatti non rientrano nel calcolo dei valori millesimali di comproprietà.
Non c'è alcun obbligo di mantenerli in stato decoroso se non imposto da un regolamento condominiale contrattuale.
Quindi nè l'amministratore nè l'assemblea, in mancanza di patti contrattuali, possono interferire sul loro uso.
Ne deriva che gli altri condomini non hanno alcun titolo per pretendere una buona manutenzione dei giardini di proprietà esclusiva, nemmeno sotto il profilo del decoro dell'edificio condominiale, così come il condomino che gode dell'uso non ha alcun titolo per pretendere dagli altri condomini una partecipazione alle spese di manutenzione, anche se una isolata sentenza della Cassazione ha ritenuto che il condominio debba partecipare alle sole spese di potatura di alberi di alto fusto, semprechè gli stessi sono funzionali al decoro dell'edificio.
Infine i gazebo o altre costruzioni amovibili non possono essere addossati alla parete condominiale, perchè toglierebbero la veduta appiombo ai balconi e finestre superiori e perchè non rispetterebbero le distanze, quindi bisogna fare bene attenzione a dove montarli.
Saluti cordiali

Senesina
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Messaggioda Senesina » ven mar 14, 2008 9:04 am

La ringrazio della celere risposta.

Le chiedo un'ultima cortesia: può gentilmente citarmi la legge o il testo a cui si riferisce in modo che possa portare "nero su bianco" in fase di assemblea?
La ringrazio nuovamente per la collaborazione.

Saluti,
Senesina

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » ven mar 14, 2008 11:45 am

Caro amico, ciò che le ho riportato rientra nella normale tematica condominiale, non troverà mica la sentenza che le dice di questo e di quello, sono i giuristi della materia che lo dicono.
Può trovare la Sentenza 4451 del 27.7.1984, dove parla di distanze da rispettare e di veduta appiombo.
Può trovare la Sentenza 3666 del 18.4.1994 con la quale coinvolge il condominio nelle spese di potatura.
Per il resto lei deve soltanto leggere in assemblea quanto da me comunicatole, ribadendo il concetto che si atterrà a quanto letto, per cui se gli altri non dovessero adeguarsi, è un problema loro, si arrangiassero o ricorressero al giudice.
Saluti cordiali

Senesina
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Messaggioda Senesina » ven mar 14, 2008 12:06 pm

Buongiorno Geom. Terracciano,
adesso ho le idee molto più chiare.

Spero di far capire il concetto anche agli altri.
Grazie mille per il suo aiuto.

Cordiali saluti,
Senesina
Senesina


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