Requisiti prima casa. Basta la residenza nel comune ?

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benci74
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Requisiti prima casa. Basta la residenza nel comune ?

Messaggioda benci74 » sab lug 14, 2007 11:15 am

buongiorno sono a chiedere un vostro aiuto in merito alla residenza di una prima casa.

ho acquistato un immobile prima casa prendendovi la residenza nel gennaio 2005 e l'ho rivenduto per problemi personali nel gennaio 2006.

per non perdere i benefici prima casa devo ricomprare un altro immobile entro un anno da adibire a prima casa.
Ora ho acquistato un nuovo immobile e mi è stato detto dal notaio che per usufruire dei benefici prima casa devo assolutamente prendere la residenza nell'immobile stesso e non nello stesso comune in cui si trova l'immobile acquistato come avevo pensato di fare e come sapevo fosse sufficiente per usufruire delle agevolazioni.
vi ringrazio per l'aiuto

CasaDaPrivato
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Messaggioda CasaDaPrivato » sab lug 14, 2007 11:51 am

ciao benci74,
la legge dice che per usufruire dei benefici fiscali prima casa l' acquirente deve essere una persona fisica e deve acquistare un immobile nel comune di residenza, o in caso di comune diverso, in quello dove svolge la propria attività.
Si ha diciotto mesi di tempo per stabilire la residenza nel Comune dove è situato l’immobile che si vuole acquistare .
Con questo non voglio dire che il notaio (hai parlato direttamente col notaio o con qualche suo collaboratore?) ha torto ... Non ti ha motivato il perchè di questa sua affermazione?
Non è che forse è legata al fatto che tu hai venduto una prima casa dove eri residente e ora ti appresti a comprarne un'altra per non perdere le agevolazioni fiscali?
Chiedigli spiegazioni e, se è il caso, interpella un secondo notaio .
facci sapere, mi raccomando.
:mozilla_cool:

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » sab lug 14, 2007 11:56 am

Agevolazioni per il riacquisto di una prima casa:
Dal 1/1/99 chi -entro un anno dalla vendita della precedente prima casa gia' acquistata a suo tempo godendo di agevolazioni fiscali- ne acquisti un'altra da destinare nuovamente ad abitazione principale, avra' diritto ad un credito d'imposta (o bonus fiscale) pari all'imposta di registro od all'Iva pagata sul precedente acquisto.
Di tale credito non puo' essere chiesta la restituzione, ma puo' essere utilizzato per:
- pagare varie tasse sulla nuova casa, ovvero le imposte di registro, ipotecarie o catastali e l'irpef sulla dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto.
- compensare pagamenti di tributi diversi in sede di liquidazione unificata con modello F24.

Note:
- il bonus non puo' ovviamente essere utilizzato se la casa ceduta e' stata acquistata prima dell'entrata in vigore della prima legge istitutiva del beneficio, la 168/1982.
- Il bonus puo' essere utilizzato anche per l'abbattimento delle imposte di successione e di donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- se si riacquista da un'impresa, il credito non potra' essere utilizzato per ridurre o non pagare l'iva, pur se questa e' agevolata. Esso potra' essere utilizzato solo per pagare le altre imposte gia' dette;
- il bonus non puo' essere usufruito nel caso in cui la casa venduta sia stata acquistata da un'impresa costruttrice prima del 22/5/93, quando l'aliquota Iva del 4% era quella ordinaria (non agevolata). L'Agenzia delle Entrate ha pero' precisato che questa circostanza non preclude il diritto al beneficio quando l'acquirente dimostri che alla data di acquisto dell'immobile venduto era comunque in possesso dei requisiti "prima casa". Cio' vale anche nei casi in cui l'acquisto fosse avvenuto tramite contratto di appalto o in cooperativa senza usufruire delle agevolazioni (introdotte rispettivamente con le leggi 155/93 e 133/94).
- Il tutti i casi l'eventuale eccedenza del credito rimasta inutilizzata (perche' per esempio il valore del nuovo acquisto e' inferiore al precedente e quindi le tasse da pagare risultano piu' basse rispetto al credito) non puo' essere chiesta a rimborso ed andra' inevitabilmente persa.
Questo è tutto quello che c'è da fare in caso di riacquisto. lo copi e lo faccia leggere al suo notaio, perchè non mi risulta quanto da lui riferitole, anzi, si faccia dire a quale legge fa riferimento.
Saluti e mi interpelli tutte le volte che vuole.


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