Regolamento condominiale: quali conseguenze?

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PORTOFINO2
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Regolamento condominiale: quali conseguenze?

Messaggioda PORTOFINO2 » sab feb 24, 2007 11:46 am

Il regolamento condominiale allegato all'atto di acquisto della proprieta', decretava che i possessori di giardino potevano installare un barbecue solo nella parte piu' lontana . Io, inconsapevole, non l'ho posto nel punto indicato anche se e comunque ad oltre 8 mt dal caseggiato (palazzina a due piani facente parte di un condominio). Dopo quasi 3 anni, l'inquilino di sopra (certamente per screzi e ripicca) ha tirato in ballo questa irregolarita'. debbo obbligatoriamente spostare il mio barbecue? non ho ancora ricevuto nessun richiamo ufficiale ma se l'amministratore me lo facesse e non ottemperassi, a cosa incorro? che strumenti ha l'amministratore? puo' chiamarmi in causa senza l'assenza e delibera dell'assemblea condominiale? il regolamento condominiale e' legge? quali sanzioni? causa davanti al giudice di pace? preciso che non ci sono problemi di odori o di fumo: solo problemi di regolamento condominiale.
Ringrazio quanti vorranno e potranno intervenire soprattutto supportando con rinvii a leggi/sentenze ecc. Il mio intendo e' di avere ben chiari i contorni delle conseguenze di un mio mancato allineamento.:mozilla_yell:

mr.spock
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Messaggioda mr.spock » lun feb 26, 2007 4:07 pm

Ciao portofino2
in merito alle tue domande io so sicuramente che il regolamento condominiale è la "legge interna" del condominio.
Mi pare di capire che la clausola (che di fatto limita il tuo diritto all'uso della tua proprietà) ha natura “contrattuale” e quindi è imperativa visto che l’hai espressamente accettata.
Dato che le liti tra vicini di solito vanno sempre a finire in tribunale, e visto che chi perde paga, secondo me è meglio sposti il barbecue.
questo è naturalmente solo il mio parere ma spero che ti possa essere d’aiuto.
ciao

Admin
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Messaggioda Admin » lun feb 26, 2007 7:17 pm

Ciao,
in merito al quesito posto, posso dirti che con la sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'unità immobiliare hai accettato anche tutte le norme che regolano l'uso delle parti comuni o concesse in uso esclusivo perpetuo.
Prima di procedere all'installazione era tuo dovere attivarti secondo quanto riportato nel Regolamento di Condominio. Il fatto che per ben 3 anni nessuno ha avuto da ridire, non è sufficiente e non giustifica un'opera contro le norme del regolamento. Non è necessaria un'assemblea per far rispettare una norma al condomino.
Compito dell'amministratore:
Per le infrazioni alle norme del regolamento, l'amministratore, previo base testimoniale scritta, invierà formali diffide, le cui spese vive e gli onorari di competenza propri e di legali o altri professionisti cui dovesse far ricorso, saranno poste a carico dell'inadempiente, senza pregiudizio per le maggiori, diverse responsabilità civili e penali dei trasgressori a termini di legge.
La Cassazione si pronuncia con riferimento, tra l'altro, all'obbligo (previsto dalla legge) dell'amministratore di condominio di curare l'osservanza del regolamento di condominio, ed in relazione alla riconosciuta facoltà dell'amministratore anzidetto di irrogare, nei confronti dei condomini che abbiano violato il regolamento medesimo, sanzioni pecuniarie, ove ciò sia previsto dal regolamento succitato. (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 14735 del 26 giugno 2006)
Ti ricordo infine che se le clausole ledono i diritti soggettivi dei singoli il Regolamento contrattuale può essere modificato ma deve esserci il consenso di tutti i condomini, mentre se il regolamnto è assembleare basta la maggioranza dei condomini.

Admin


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