Recesso del conduttore
Recesso del conduttore
buongiorno, vorrei chiedere una curiosità. sono una studentessa e ho firmato un contratto annuale per una casa in cui però tra le clausole c'è scritto che io sono in diritto di recedere il contratto in qualsiasi momento comunicandolo con 3 mesi di anticipo PER UN VALIDO MOTIVO. volendo io recedere il contratto sono andata dalla persona incaricata la quale mi ha risposto che il contratto non è possibile essere recesso per nessuna ragione se non il trasferimento in un'università di un'altra città (essendo l'oggetto in causa un collegio per studenti).ora io mi chiedo: ma il valido motivo di cui loro parlano nel contratto è solo questo oppure può essere un qualsiasi motivo ritenuto valido da me?cioè se io dicessi di non essere a mio agio e di voler cercare un'altra sistemazione, potrebbe questo non essere ritenuto un valido motivo?
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PER LEI DA RICERCHE SU INTERNET:
Cass. Civ. 2004 – Sul recesso del conduttore
Per quanto riguarda il recesso del conduttore dal contratto di locazione – previsto dall’art. 27 della l.n.392 del 27 luglio 1978 – i Supremi giudici, hanno ritenuto da un lato che a tal fine sia sufficiente la manifestazione della volontà di recesso a mezzo lettera raccomandata o altra modalità equivalente, in cui si manifesti il grave motivo per cui intende recedere, senza però dovere addentrarsi nelle ragioni di fatto, di diritto od economiche poste a fondamento del grave motivo, né deve darne la prova: il relativo onere spetta in caso di contestazione al locatore; dall’altro lato i gravi motivi devono essere estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione.
Saluti e buona domenica
Cass. Civ. 2004 – Sul recesso del conduttore
Per quanto riguarda il recesso del conduttore dal contratto di locazione – previsto dall’art. 27 della l.n.392 del 27 luglio 1978 – i Supremi giudici, hanno ritenuto da un lato che a tal fine sia sufficiente la manifestazione della volontà di recesso a mezzo lettera raccomandata o altra modalità equivalente, in cui si manifesti il grave motivo per cui intende recedere, senza però dovere addentrarsi nelle ragioni di fatto, di diritto od economiche poste a fondamento del grave motivo, né deve darne la prova: il relativo onere spetta in caso di contestazione al locatore; dall’altro lato i gravi motivi devono essere estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione.
Saluti e buona domenica
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