quanto si può detrarre dall'affitto?

Competenza spese, adeguamento ISTAT, affitto in nero, danni al rilascio, restituzione cauzione, aumento canone, inquilino moroso, bolli su ricevute, conformità impianti, vendita immobile occupato
pnicoli
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Iscritto il: ven gen 09, 2009 3:18 pm

quanto si può detrarre dall'affitto?

Messaggioda pnicoli » gio gen 29, 2009 1:59 pm

cari amici/esperti del forum, qualcuno sa dirmi in che misura si possono detrarre le spese dell'affitto sulla dichierazione dei redditi?
Ho saputo che anche chi affitta può detrarre parte dei ricavati, è vero? se si, in che misura. Grazie dell'aiuto e saluti a tutti

CasaDaPrivato
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Messaggioda CasaDaPrivato » gio gen 29, 2009 4:10 pm

ciao,

di seguito la normativa:

PER IL PROPRIETARIO

L’Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di roprietà, usufrutto o altro diritto reale.

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella dichiarazione dei redditi, quadro RB del Modello UNICO (o quadro B, per chi compila il Modello 730).

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione.

In particolare, se l’immobile è locato:

- ad equo canone, il reddito da assoggettare all’Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo forfetario (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna); si ricorda che dal 30 dicembre 1998 non è più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo;

- in libero mercato, il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna);

- a canone convenzionale (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431), il reddito da assoggettare all’Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (art. 1, Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni). Il canone “convenzionale” è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per usufruire dell’ulteriore riduzione del 30 per cento, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l’anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell’Ici e il Comune in cui l’immobile è situato. Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente. La legge prevede, però, che i canoni non percepiti (per l’ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità. Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti. In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.

Preclusione all’accertamento d’ufficio

Ai fini Irpef gli uffici non possono rettificare il reddito derivante da immobili locati quando si dichiara l’importo maggiore tra:

- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento;
- il 10 per cento del valore catastale dell’immobile.
Se, invece, il contratto non è stato registrato, l’ufficio può presumere l’esistenza del rapporto di locazione, salvo documentata prova contraria, anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.

In tale caso, ai fini della determinazione del reddito su cui pagare l’Irpef per ciascun anno,si presume, il 10 per cento del valore catastale dell’immobile. Il valore dell’immobile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori (rivalutati) previsti ai fini dell’imposta di registro.

Queste disposizioni non si applicano per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone “concordato”, cioè
quelli stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3).

PER L’INQUILINO

I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione d’imposta da fruire nella dichiarazione dei redditi, a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d’imposta è di:

- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

PER IL DIPENDENTE TRASFERITO

A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione d’imposta (da fruire nella dichiarazione dei redditi) nella misura di 991,60 euro

se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:

- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo; il nuovo Comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione; La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2005 può essere operata la
detrazione in relazione ai periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007.
Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).

PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta una nuova detrazione Irpef a favore degli studenti universitari che stipulano un contratto di locazione per unità immobiliari situate nel Comune in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi.
La detrazione è pari al 19% del canone pagato e si calcola su un importo non superiore a 2.633 euro. Può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che:
- l’università si trovi in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente;
- il Comune di residenza dello studente appartenga, in ogni caso, ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università;
- il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato, a canone “convenzionale”, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

PER TUTTI
(abitazione principale locata a canone concordato)
con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro 495,80 euro
con reddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 247,90 euro

PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO
(qualsiasi tipo di contratto)
con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro 991,60 euro
con reddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 495,80 euro

PER STUDENTI UNIVERSITARI
(contratto a canone concordato)
19% del canone (da calcolare su un importo massimo di 2.633 euro)

dovrebbe essereci tutto.

ciao

pnicoli
Messaggi: 11
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Messaggioda pnicoli » ven gen 30, 2009 1:58 pm

grazie, sei molto esaustivo e gentile.. ciao


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