salve
ho un piccolo anzi grosso problema. sono una proprietaria di un immobile. ho firmato un contratto in cui veniva stipulato che alla data del preliminare (30giugno)avrei dovuto dare la provvigione all'agenzia. l'affare è andato a monte perchè ho trovato un privato e ho venduto a lui la casa.
ora l'agenzia vorrebbe tutta la provvigione, ribadisco che il preliminare non c'è e non può esserci in quanto il vecchio acquirente ed io abbiamo già risolto la questione. ora manca l'agenzia con questa richiesta. secondo voi gli spetta la provvigione intera o solo in parte? grazie in anticipo!
problemi con agenzia
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Re: problemi con agenzia
madlen_27 ha scritto:salve
ho un piccolo anzi grosso problema. sono una proprietaria di un immobile. ho firmato un contratto in cui veniva stipulato che alla data del preliminare (30giugno)avrei dovuto dare la provvigione all'agenzia. l'affare è andato a monte perchè ho trovato un privato e ho venduto a lui la casa.
ora l'agenzia vorrebbe tutta la provvigione, ribadisco che il preliminare non c'è e non può esserci in quanto il vecchio acquirente ed io abbiamo già risolto la questione. ora manca l'agenzia con questa richiesta. secondo voi gli spetta la provvigione intera o solo in parte? grazie in anticipo!
Ciao
Innanzi tutto credo che tu abbia firmato una proposta d'acquisto immobiliare, trovando in un secondo tempo un nuovo acquirente.
Come ho scritto nell precedente il diritto alla provvigione per l'agenzia come da Sentenza Corte di Cassazione 7420/2011 , matura al momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accetazione da parte del venditore.
Ineffetti si l'agenzia (se il caso è questo) ha diritto ad essere pagata.
Ti consiglio di parlare con loro e trovare un accordo sia tu che il tuo vecchio acquirente.
Se la situazione è diversa allora dovresti spiegare meglio come mai non è andato a buon fine il primo contratto, in modo da darti una risposta più corretta.
Cordiali saluti
Sandra
lbnprogettocasa.blogspot.com
Re: problemi con agenzia
ciao grazie per avere risposto!con il vecchio acquirente ho sistemato tutto pagandogli i danni morali... l'agenzia invece vorrebbe la parcella. ma ti ripeto che al preliminare non ci siamo mai andati. con l'agenzia è impossibile parlare perchè sono per vie legali. ma l'agenzia avrebbe diritto all'intera provvigione o solo il rimborso spese?grazie mille
Ciao
Innanzi tutto credo che tu abbia firmato una proposta d'acquisto immobiliare, trovando in un secondo tempo un nuovo acquirente.
Come ho scritto nell precedente il diritto alla provvigione per l'agenzia come da Sentenza Corte di Cassazione 7420/2011 , matura al momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accetazione da parte del venditore.
Ineffetti si l'agenzia (se il caso è questo) ha diritto ad essere pagata.
Ti consiglio di parlare con loro e trovare un accordo sia tu che il tuo vecchio acquirente.
Se la situazione è diversa allora dovresti spiegare meglio come mai non è andato a buon fine il primo contratto, in modo da darti una risposta più corretta.
Cordiali saluti
Sandra
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Ciao
Innanzi tutto credo che tu abbia firmato una proposta d'acquisto immobiliare, trovando in un secondo tempo un nuovo acquirente.
Come ho scritto nell precedente il diritto alla provvigione per l'agenzia come da Sentenza Corte di Cassazione 7420/2011 , matura al momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accetazione da parte del venditore.
Ineffetti si l'agenzia (se il caso è questo) ha diritto ad essere pagata.
Ti consiglio di parlare con loro e trovare un accordo sia tu che il tuo vecchio acquirente.
Se la situazione è diversa allora dovresti spiegare meglio come mai non è andato a buon fine il primo contratto, in modo da darti una risposta più corretta.
Cordiali saluti
Sandra
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Ciao , dunque tu non hai fatto un preliminare ma hai accettato un offerta d'acquisto , dico giusto?
Se hai accettato l'offerta come nella sentenza della corte di cassazione che ho riportato sopra se vuoi la copio in toto, l'agenzia ha diritto a tutta la provvigione.
Se andrai per vie legali, sappi che la cosa si proptrarrà per anni.... come è la consuetudine italiana..... con 3 alternative:
1) ti faranno un'offerta o la farai tu per chiudere la situazione entro un anno
2) andrete avanti e in caso tu perdessi dovrai anche pagare gli interessi legali e la parcella del loro avvocato
3) andrete avanti e il giudice potrebbe stabilire una cifra di rimborso e spese legali al 50%
Parlane con il tuo avvocato :/
non è una situazione facile.Mi spiac
qui sotto ti posto l'ultima sentenza della corte di cassazione:
CONCLUSIONE CONTRATTO
Sentenza Corte di Cassazione 7420/2011
La Corte di Cassazione con Sentenza 7420 depositata in Cancelleria il 31/03/2011 ha
confermato che “…allorquando l’iniziale proposta d’acquisto venga sottoscritta per
accettazione, l’incontro della volontà delle parti e la conseguente conclusione del contratto
all’atto in cui il proponente viene a conoscenza di tale adesione, crea un vincolo giuridico
idoneo a legittimare la pretesa del terzo per la spiegata sua attività di intermediazione, senza
che sia necessaria la stipulazione di un nuovo contratto preliminare, che, se previsto dagli
stipulanti, serve solo ad agevolare la verificazione della conclusione dell’affare”.
In particolare la Corte ha precisato che “…in tema di conclusione del contratto, qualora, con la
proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio,
abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la
sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione,
essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione”.
Specificava ancora la Corte che “…allorché una parte rivolga all’altra un’offerta precisa e
particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi
essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice
dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l’altra parte può esprimere la sua accettazione
con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative”.
Con la pronuncia in esame la Corte ha quindi confermato la correttezza del modulo di proposta
di acquisto adottato dalla FIMAA ed in particolare della clausola n. 7 contenuta nello stesso
(Conclusione del contratto – contratto preliminare) “La presente proposta si perfezionerà in
vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza
dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore”.
Quanto, infine, alla comunicazione dell’avvenuta accettazione, è di estrema rilevanza
l’affermazione della Corte secondo la quale “…per il principio della “conoscenza”, stabilito dal
legislatore ai fini del configurarsi del perfezionamento del contratto (art.1326 c.c.), è sufficiente
che il proponente conosca l’accettazione dell’altra parte in qualsiasi modo, senza che occorra
necessariamente l’esibizione ovvero la consegna (art.1335 c.c.) del documento che la contiene,
il che può avvenire a seguito di informativa telefonica ed essere provato con testimoni”.
In sostanza mentre è necessario che la proposta e l’accettazione della stessa in tema di
compravendita
dell’accettazione può avvenire “in qualsiasi modo”, fermo restando che comunque bisognerà
fornire la prova dell’avvenuta comunicazione, anche a mezzo di testimoni.
Sandra
lbnprogettocasa.blogspot.com
Se hai accettato l'offerta come nella sentenza della corte di cassazione che ho riportato sopra se vuoi la copio in toto, l'agenzia ha diritto a tutta la provvigione.
Se andrai per vie legali, sappi che la cosa si proptrarrà per anni.... come è la consuetudine italiana..... con 3 alternative:
1) ti faranno un'offerta o la farai tu per chiudere la situazione entro un anno
2) andrete avanti e in caso tu perdessi dovrai anche pagare gli interessi legali e la parcella del loro avvocato
3) andrete avanti e il giudice potrebbe stabilire una cifra di rimborso e spese legali al 50%
Parlane con il tuo avvocato :/
non è una situazione facile.Mi spiac
qui sotto ti posto l'ultima sentenza della corte di cassazione:
CONCLUSIONE CONTRATTO
Sentenza Corte di Cassazione 7420/2011
La Corte di Cassazione con Sentenza 7420 depositata in Cancelleria il 31/03/2011 ha
confermato che “…allorquando l’iniziale proposta d’acquisto venga sottoscritta per
accettazione, l’incontro della volontà delle parti e la conseguente conclusione del contratto
all’atto in cui il proponente viene a conoscenza di tale adesione, crea un vincolo giuridico
idoneo a legittimare la pretesa del terzo per la spiegata sua attività di intermediazione, senza
che sia necessaria la stipulazione di un nuovo contratto preliminare, che, se previsto dagli
stipulanti, serve solo ad agevolare la verificazione della conclusione dell’affare”.
In particolare la Corte ha precisato che “…in tema di conclusione del contratto, qualora, con la
proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio,
abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la
sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione,
essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione”.
Specificava ancora la Corte che “…allorché una parte rivolga all’altra un’offerta precisa e
particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi
essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice
dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l’altra parte può esprimere la sua accettazione
con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative”.
Con la pronuncia in esame la Corte ha quindi confermato la correttezza del modulo di proposta
di acquisto adottato dalla FIMAA ed in particolare della clausola n. 7 contenuta nello stesso
(Conclusione del contratto – contratto preliminare) “La presente proposta si perfezionerà in
vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza
dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore”.
Quanto, infine, alla comunicazione dell’avvenuta accettazione, è di estrema rilevanza
l’affermazione della Corte secondo la quale “…per il principio della “conoscenza”, stabilito dal
legislatore ai fini del configurarsi del perfezionamento del contratto (art.1326 c.c.), è sufficiente
che il proponente conosca l’accettazione dell’altra parte in qualsiasi modo, senza che occorra
necessariamente l’esibizione ovvero la consegna (art.1335 c.c.) del documento che la contiene,
il che può avvenire a seguito di informativa telefonica ed essere provato con testimoni”.
In sostanza mentre è necessario che la proposta e l’accettazione della stessa in tema di
compravendita
dell’accettazione può avvenire “in qualsiasi modo”, fermo restando che comunque bisognerà
fornire la prova dell’avvenuta comunicazione, anche a mezzo di testimoni.
Sandra
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