Portabilità mutuo - Non si paga imposta sostitutiva

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Portabilità mutuo - Non si paga imposta sostitutiva

Messaggioda Admin » mer lug 04, 2007 6:07 pm

Con la Circolare n. 9 emanata in data odierna l’Agenzia, convalidando le indicazioni tempestivamente impartite agli uffici dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, fornisce chiarimenti sulle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40), in materia di “portabilità" dei mutui - intesa come possibilità di sostituire vecchi finanziamenti con nuovi mutui a condizioni economiche più favorevoli - tramite l’istituto, previsto all’art. 1202 del Codice civile, della surrogazione per volontà del debitore.

In particolare, vengono fornite indicazioni interpretative sul piano civilistico, con riferimento all’esatto significato da attribuire alla locuzione "senza formalità" contenuta nel comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge citato (da intendersi come formalità eseguibile d’ufficio sulla base della presentazione di una domanda e di un titolo idoneo) e ai requisiti del titolo da presentare al conservatore (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Inoltre, in relazione all’individuazione del corretto trattamento tributario applicabile in sede di esecuzione delle formalità di annotazione, la circolare chiarisce che, per le suddette formalità, è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva, dall’imposta ipotecaria e dall’imposta di bollo con assoggettamento alla sola tassa ipotecaria.

Link alla Circolare 9/2007

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