ciao a tutti
mi potete aiutare!!!!!!!!!!!!
ho costruito una casa su un terreno comperato nel 2005.
a luglio 2009 ho consegnato in comune la fine lavori ma non ho avuto l'abitabilità per mancanza di diversi disegni dei lavori eseguiti.
A novembre 2009 ho avuto dal comune l'abitabilità e ho portato la residenza. Quindi l'ho utilizzata come abitazione principale.
secondo voi quando posso venderla per non pagare plusvalenza?
Il concetto di "maggior periodo" decorre dalla data dell'abitabilità?
grazie
PLUSVALENZA su un immobile costruito
-
- moderatore
- Messaggi: 1839
- Iscritto il: sab feb 17, 2007 11:14 am
PLUSVALENZA su un immobile costruito
grazie comunque.
mi sai dire quale sia la normativa di riferimento?
mi sai dire quale sia la normativa di riferimento?
-
- moderatore
- Messaggi: 1839
- Iscritto il: sab feb 17, 2007 11:14 am
Plusvalenze realizzate mediante cessione di immobili
Secondo la disposizione contenuta al comma 1, lettera b), del nuovo articolo 67 del Tuir, costituiscono redditi diversi anche le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di beni immobili e quelle relative a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
In particolare, costituiscono redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari".
Affinché si realizzi, quindi, una plusvalenza tassabile è necessario che:
l'immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società, e così via
l'immobile non deve essere stato acquisito tramite atti di successione o donazione
l'immobile sia stato ceduto entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione alla data di alienazione del bene, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo
l'immobile non sia stato utilizzato dal cedente o dai suoi familiari, ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, per la maggior parte del periodo come abitazione principale.
Anche per le predette plusvalenze, le modalità di determinazione sono dettate dal nuovo articolo 68, comma 1, del Tuir. Pertanto, come avviene per le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, anche nel caso di cessione di fabbricati, la plusvalenza imponibile è determinata dalla differenza tra corrispettivo incassato e costo d'acquisizione aumentato dei costi inerenti deducibili appositamente documentati.
Secondo la disposizione contenuta al comma 1, lettera b), del nuovo articolo 67 del Tuir, costituiscono redditi diversi anche le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di beni immobili e quelle relative a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
In particolare, costituiscono redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari".
Affinché si realizzi, quindi, una plusvalenza tassabile è necessario che:
l'immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società, e così via
l'immobile non deve essere stato acquisito tramite atti di successione o donazione
l'immobile sia stato ceduto entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione alla data di alienazione del bene, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo
l'immobile non sia stato utilizzato dal cedente o dai suoi familiari, ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, per la maggior parte del periodo come abitazione principale.
Anche per le predette plusvalenze, le modalità di determinazione sono dettate dal nuovo articolo 68, comma 1, del Tuir. Pertanto, come avviene per le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, anche nel caso di cessione di fabbricati, la plusvalenza imponibile è determinata dalla differenza tra corrispettivo incassato e costo d'acquisizione aumentato dei costi inerenti deducibili appositamente documentati.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti