Penali per estizione mutuo

Discussioni sui prodotti, condizioni contrattuali, inoltro richieste, documenti, rinegoziazioni, penali ed estinzioni anticipate
sandra
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Penali per estizione mutuo

Messaggioda sandra » gio apr 12, 2007 12:40 pm

Ciao,
sapete cosa è stato chiesto precisamente dalle associazioni consumatori all'ABI in merito alle penali di estizione mutuo?

Admin
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Messaggioda Admin » gio apr 12, 2007 12:46 pm

Ciao Sandra,
la trattativa ruota attorno alle penali in caso di estinzione anticipata del mutuo, solo per i mutui stipulati prima del 2 febbraio, entrata in vigore del Decreto Bersani
Le Associazioni dei Consumatori hanno proposto all'ABI lo 0,10% per i mutui a tasso variabile, 0,20% per i mutui a tasso misto e 0,30% per i mutui a tasso fisso e in ogni caso non sono disposti ad andare oltre lo 0,50%.
La trattativa tra ABI e Associazioni dei Consumatori è ancora in corso e le posizioni sono ancora molto distanti.
Hanno tempo fino al 2 maggio per trovare un accordo altrimenti a decidere sarà la Banca d'Italia.

luciano
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Possibile accordo

Messaggioda luciano » gio apr 12, 2007 12:53 pm

Ciao Admin,
ti informo che il 10 aprile si è tenuto un nuovo incontro tra ABI e le Associazioni dei consumatori sullo spinoso tema delle penali per l'estinzione anticipata dei mutui.
Dall'incontro è emerso un possibile accordo sui mutui a tasso variabile: le banche chiedono una penale dello 0,65% mentre i consumatori parlano di uno 0,30%.
Invece sui Mutui a tasso fisso le posizioni restano molto distanti con le Banche che chiedono penali molto elevate.
La scadenza entro la quale le parti devono trovare l'accordo è fissata per il 2 maggio. Altrimenti sarà la Banca d'Italia a decidere entro il 2 di giugno.

Mattia
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Accordo raggiunto tra Abi e associazioni dei consumatori

Messaggioda Mattia » gio mag 03, 2007 12:26 pm

Ragazzi finalmente si è concluso positivamente l'incontro tra ABI e associazioni dei consumatori.
E' stato raggiunto un accordo sulle penali in caso di estinzione anticipata dei mutui, di seguito i dettagli:

- per i mutui a tasso variabile, per i mutui a tasso misto e per i mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001 la penale massima in caso di estinzione anticipata del mutuo è fissata a 0,50% se invece si chiede l'estinzione del mutuo negli ultimi 3 anni dello stesso a penale massima scende a 0,20% mentre per i gli ultimi due anni di mutuo non è prevista nessuna penale.

- per i mutui a tasso fisso stipulati dopo il 2001 la penale massima sarà di 1,90% per chi chiede di estinguere il mutuo durante la prima metà dello stesso, invece per chi vuole estinguere il mutuo nella seconda metà la penale massima scende al 1,50% mentre per il terzultimo anno la penale scende allo 0,20% e negli ultimi due anni la penale si azzera.

e.richichi
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Messaggioda e.richichi » sab giu 09, 2007 11:01 pm

Ecco una versione più dettagliata:

Mutui stipulati fino al 31 dicembre 2000 - La scaletta delle penali varia dunque a seconda della data di sottoscrizione del mutuo. Per quelli più vecchi, ossia sottoscritti prima del 2001, l'accordo prevede una penale unica dello 0,50% a prescindere che si tratti di tasso fisso, variabile, o misto. Questa penale è ridotta allo 0,20% per il terzultimo anno di vita del mutuo, mentre negli ultimi due viene abolita. È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia in base alla quale per i mutui che già oggi prevedono penali al di sotto dello 0,50% scatta comunque una riduzione di 0,25% nel caso di tasso fisso, mentre la penale viene abolita nel caso di mutuo a tasso variabile.

Mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 - In questo caso l'accordo prevede penali differenziate a seconda dell'indicizzazione. Per i mutui a tasso variabile e misto resta fissato lo 0,50% come tetto massimo, lo 0,20% per gli ultimi tre anni, e l'abolizione della penale per gli ultimi 24 mesi. La clausola di salvaguardia prevede un ulteriore taglio della penale per i mutui per i quali fosse già più bassa del nuovo tetto massimo, pari a 0,15 punti. Per i mutui a tasso fisso, invece, la penale massima è fissata all'1,90% nel caso in cui l'estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo, per passare poi all'1,50% per la seconda metà del mutuo. Inoltre, anche per questi, nel terz'ultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni. Per quel che riguarda la clausola di salvaguardia, per i mutui con una penale attuale pari o superiore all'1,25% questa è di 0,20 punti. Per i mutui con penale inferiore, invece, passa a 0,15 punti come per i mutui a tasso variabile.


Cosa fare ora - Concretamente chi ha deciso di rinegoziare un mutuo potrà ora farlo sulla base delle nuove penali. Questo vuol dire che, a prescindere da ciò che è stato originariamente inserito nel contratto, la banca sarà tenuta ad applicare quanto stabilito nell'accordo datato 2 maggio.

Per questo non servirà nessuna ulteriore richiesta, l'applicazione delle penali sarà automatica e senza alcun costo aggiuntivo, neanche per la comunicazione al cliente. Lo stesso per chi ha già avviato la trattativa, ma non ha ancora pagato: avrà diritto al ricalcolo del costo in base ai tetti massimi fissati dall'accordo.

Entro il 31 maggio richiesta di rimborso per chi ha già pagato - Chi invece ha estinto il mutuo nel periodo che va da 2 febbraio ad oggi 2 maggio, ha diritto al rimborso perle penali più elevate eventualmente pagate. Per questo occorre prsentare un'apposita richiesta di rimborso in banca. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che dovrà contenere i dati relativi al mutuo estinto e che dovrà essere consegnata allo sportello entro il prossimo 31 maggio.

Ciao a tutti,
Ely


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