Ciao,
sapete cosa è stato chiesto precisamente dalle associazioni consumatori all'ABI in merito alle penali di estizione mutuo?
Penali per estizione mutuo
Ciao Sandra,
la trattativa ruota attorno alle penali in caso di estinzione anticipata del mutuo, solo per i mutui stipulati prima del 2 febbraio, entrata in vigore del Decreto Bersani
Le Associazioni dei Consumatori hanno proposto all'ABI lo 0,10% per i mutui a tasso variabile, 0,20% per i mutui a tasso misto e 0,30% per i mutui a tasso fisso e in ogni caso non sono disposti ad andare oltre lo 0,50%.
La trattativa tra ABI e Associazioni dei Consumatori è ancora in corso e le posizioni sono ancora molto distanti.
Hanno tempo fino al 2 maggio per trovare un accordo altrimenti a decidere sarà la Banca d'Italia.
la trattativa ruota attorno alle penali in caso di estinzione anticipata del mutuo, solo per i mutui stipulati prima del 2 febbraio, entrata in vigore del Decreto Bersani
Le Associazioni dei Consumatori hanno proposto all'ABI lo 0,10% per i mutui a tasso variabile, 0,20% per i mutui a tasso misto e 0,30% per i mutui a tasso fisso e in ogni caso non sono disposti ad andare oltre lo 0,50%.
La trattativa tra ABI e Associazioni dei Consumatori è ancora in corso e le posizioni sono ancora molto distanti.
Hanno tempo fino al 2 maggio per trovare un accordo altrimenti a decidere sarà la Banca d'Italia.
Possibile accordo
Ciao Admin,
ti informo che il 10 aprile si è tenuto un nuovo incontro tra ABI e le Associazioni dei consumatori sullo spinoso tema delle penali per l'estinzione anticipata dei mutui.
Dall'incontro è emerso un possibile accordo sui mutui a tasso variabile: le banche chiedono una penale dello 0,65% mentre i consumatori parlano di uno 0,30%.
Invece sui Mutui a tasso fisso le posizioni restano molto distanti con le Banche che chiedono penali molto elevate.
La scadenza entro la quale le parti devono trovare l'accordo è fissata per il 2 maggio. Altrimenti sarà la Banca d'Italia a decidere entro il 2 di giugno.
ti informo che il 10 aprile si è tenuto un nuovo incontro tra ABI e le Associazioni dei consumatori sullo spinoso tema delle penali per l'estinzione anticipata dei mutui.
Dall'incontro è emerso un possibile accordo sui mutui a tasso variabile: le banche chiedono una penale dello 0,65% mentre i consumatori parlano di uno 0,30%.
Invece sui Mutui a tasso fisso le posizioni restano molto distanti con le Banche che chiedono penali molto elevate.
La scadenza entro la quale le parti devono trovare l'accordo è fissata per il 2 maggio. Altrimenti sarà la Banca d'Italia a decidere entro il 2 di giugno.
Accordo raggiunto tra Abi e associazioni dei consumatori
Ragazzi finalmente si è concluso positivamente l'incontro tra ABI e associazioni dei consumatori.
E' stato raggiunto un accordo sulle penali in caso di estinzione anticipata dei mutui, di seguito i dettagli:
- per i mutui a tasso variabile, per i mutui a tasso misto e per i mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001 la penale massima in caso di estinzione anticipata del mutuo è fissata a 0,50% se invece si chiede l'estinzione del mutuo negli ultimi 3 anni dello stesso a penale massima scende a 0,20% mentre per i gli ultimi due anni di mutuo non è prevista nessuna penale.
- per i mutui a tasso fisso stipulati dopo il 2001 la penale massima sarà di 1,90% per chi chiede di estinguere il mutuo durante la prima metà dello stesso, invece per chi vuole estinguere il mutuo nella seconda metà la penale massima scende al 1,50% mentre per il terzultimo anno la penale scende allo 0,20% e negli ultimi due anni la penale si azzera.
E' stato raggiunto un accordo sulle penali in caso di estinzione anticipata dei mutui, di seguito i dettagli:
- per i mutui a tasso variabile, per i mutui a tasso misto e per i mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001 la penale massima in caso di estinzione anticipata del mutuo è fissata a 0,50% se invece si chiede l'estinzione del mutuo negli ultimi 3 anni dello stesso a penale massima scende a 0,20% mentre per i gli ultimi due anni di mutuo non è prevista nessuna penale.
- per i mutui a tasso fisso stipulati dopo il 2001 la penale massima sarà di 1,90% per chi chiede di estinguere il mutuo durante la prima metà dello stesso, invece per chi vuole estinguere il mutuo nella seconda metà la penale massima scende al 1,50% mentre per il terzultimo anno la penale scende allo 0,20% e negli ultimi due anni la penale si azzera.
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- Iscritto il: sab giu 09, 2007 10:47 pm
Ecco una versione più dettagliata:
Mutui stipulati fino al 31 dicembre 2000 - La scaletta delle penali varia dunque a seconda della data di sottoscrizione del mutuo. Per quelli più vecchi, ossia sottoscritti prima del 2001, l'accordo prevede una penale unica dello 0,50% a prescindere che si tratti di tasso fisso, variabile, o misto. Questa penale è ridotta allo 0,20% per il terzultimo anno di vita del mutuo, mentre negli ultimi due viene abolita. È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia in base alla quale per i mutui che già oggi prevedono penali al di sotto dello 0,50% scatta comunque una riduzione di 0,25% nel caso di tasso fisso, mentre la penale viene abolita nel caso di mutuo a tasso variabile.
Mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 - In questo caso l'accordo prevede penali differenziate a seconda dell'indicizzazione. Per i mutui a tasso variabile e misto resta fissato lo 0,50% come tetto massimo, lo 0,20% per gli ultimi tre anni, e l'abolizione della penale per gli ultimi 24 mesi. La clausola di salvaguardia prevede un ulteriore taglio della penale per i mutui per i quali fosse già più bassa del nuovo tetto massimo, pari a 0,15 punti. Per i mutui a tasso fisso, invece, la penale massima è fissata all'1,90% nel caso in cui l'estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo, per passare poi all'1,50% per la seconda metà del mutuo. Inoltre, anche per questi, nel terz'ultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni. Per quel che riguarda la clausola di salvaguardia, per i mutui con una penale attuale pari o superiore all'1,25% questa è di 0,20 punti. Per i mutui con penale inferiore, invece, passa a 0,15 punti come per i mutui a tasso variabile.
Cosa fare ora - Concretamente chi ha deciso di rinegoziare un mutuo potrà ora farlo sulla base delle nuove penali. Questo vuol dire che, a prescindere da ciò che è stato originariamente inserito nel contratto, la banca sarà tenuta ad applicare quanto stabilito nell'accordo datato 2 maggio.
Per questo non servirà nessuna ulteriore richiesta, l'applicazione delle penali sarà automatica e senza alcun costo aggiuntivo, neanche per la comunicazione al cliente. Lo stesso per chi ha già avviato la trattativa, ma non ha ancora pagato: avrà diritto al ricalcolo del costo in base ai tetti massimi fissati dall'accordo.
Entro il 31 maggio richiesta di rimborso per chi ha già pagato - Chi invece ha estinto il mutuo nel periodo che va da 2 febbraio ad oggi 2 maggio, ha diritto al rimborso perle penali più elevate eventualmente pagate. Per questo occorre prsentare un'apposita richiesta di rimborso in banca. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che dovrà contenere i dati relativi al mutuo estinto e che dovrà essere consegnata allo sportello entro il prossimo 31 maggio.
Ciao a tutti,
Ely
Mutui stipulati fino al 31 dicembre 2000 - La scaletta delle penali varia dunque a seconda della data di sottoscrizione del mutuo. Per quelli più vecchi, ossia sottoscritti prima del 2001, l'accordo prevede una penale unica dello 0,50% a prescindere che si tratti di tasso fisso, variabile, o misto. Questa penale è ridotta allo 0,20% per il terzultimo anno di vita del mutuo, mentre negli ultimi due viene abolita. È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia in base alla quale per i mutui che già oggi prevedono penali al di sotto dello 0,50% scatta comunque una riduzione di 0,25% nel caso di tasso fisso, mentre la penale viene abolita nel caso di mutuo a tasso variabile.
Mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 - In questo caso l'accordo prevede penali differenziate a seconda dell'indicizzazione. Per i mutui a tasso variabile e misto resta fissato lo 0,50% come tetto massimo, lo 0,20% per gli ultimi tre anni, e l'abolizione della penale per gli ultimi 24 mesi. La clausola di salvaguardia prevede un ulteriore taglio della penale per i mutui per i quali fosse già più bassa del nuovo tetto massimo, pari a 0,15 punti. Per i mutui a tasso fisso, invece, la penale massima è fissata all'1,90% nel caso in cui l'estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo, per passare poi all'1,50% per la seconda metà del mutuo. Inoltre, anche per questi, nel terz'ultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni. Per quel che riguarda la clausola di salvaguardia, per i mutui con una penale attuale pari o superiore all'1,25% questa è di 0,20 punti. Per i mutui con penale inferiore, invece, passa a 0,15 punti come per i mutui a tasso variabile.
Cosa fare ora - Concretamente chi ha deciso di rinegoziare un mutuo potrà ora farlo sulla base delle nuove penali. Questo vuol dire che, a prescindere da ciò che è stato originariamente inserito nel contratto, la banca sarà tenuta ad applicare quanto stabilito nell'accordo datato 2 maggio.
Per questo non servirà nessuna ulteriore richiesta, l'applicazione delle penali sarà automatica e senza alcun costo aggiuntivo, neanche per la comunicazione al cliente. Lo stesso per chi ha già avviato la trattativa, ma non ha ancora pagato: avrà diritto al ricalcolo del costo in base ai tetti massimi fissati dall'accordo.
Entro il 31 maggio richiesta di rimborso per chi ha già pagato - Chi invece ha estinto il mutuo nel periodo che va da 2 febbraio ad oggi 2 maggio, ha diritto al rimborso perle penali più elevate eventualmente pagate. Per questo occorre prsentare un'apposita richiesta di rimborso in banca. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che dovrà contenere i dati relativi al mutuo estinto e che dovrà essere consegnata allo sportello entro il prossimo 31 maggio.
Ciao a tutti,
Ely
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