Codice civile (1942) art. 1759
A mente dell'art. 1759 comma 1 c.c., il mediatore è gravato da un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato.
Corte appello Monza, 13 gennaio 2000
obblighi del mediatore - corretta informazione
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