Nomina Amministratore e Assemblea di condominio

Gestione condominiale, ripartizione spese, rapporti di vicinato, amministratori, assemblee, maggioranze, millesimi, uso parti comuni e private, obblighi, diritti-doveri, innovazioni.

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Mariot
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Nomina Amministratore e Assemblea di condominio

Messaggioda Mariot » mar mag 22, 2007 2:26 pm

Ciao a tutti,
vivo in una mini palazzina di 4 unità dove fino al mese scorso ad abitarla eravamo tutti parenti. Da pochi giorni mio zio ha venduto la sua proprietà ad una persona esterna alla famiglia. Per non avere discussioni in futuro con il nuovo arrivato per la ripartizione delle spese, volevo sapere come funziona la nomina dell'amministratore e l'assemblea di condominio.
Grazie.

CasaDaPrivato
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Iscritto il: mer gen 31, 2007 6:00 pm

Messaggioda CasaDaPrivato » mar mag 22, 2007 2:33 pm

Ecco come viene nominato un amministratore di condominio.

La figura dell'amministratore si rende necessaria quando il numero dei condòmini in un edificio è superiore a 4 come il disposto dell'art. 1129 cod. civ. (inderogabile), altrimenti la designazione è facoltativa.
Per la nomina è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, avere la seguente maggioranza:
50% + 1 degli intervenuti all'assemblea che rappresentino 500 millesimi

L'assemblea di condominio è invece l'organo di governo dei condominii e ha il compito di disciplinare l'uso delle cose comuni.
I compiti dell'assemblea sono diversi:
a) provvedere alla nomina e/o conferma dell'amministratore o alla sua revoca in ogni tempo e stabilre il suo compenso.
b) approvare il preventivo per le spese annuali correnti e per le opere di manutenzione straordinaria con la possibilitò di costituire, se necessario, un fondo speciale da destinare al sostenimento della spesa.
I poteri dell'assemblea non possono in ogni caso invadere la sfera di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Le delibere, che vanno prese in conformità alla legge e al regolamento, sono vincolanti per tutti i condomini , nessuno escluso, compresi gli assenti, gli astenuti e i dissenzienti in minoranza.
L'assemblea deve essere convocata ogni anno dall'amministratore per il rendiconto del proprio operato: è la cosiddetta assemblea ordinaria, che può trattare qualsiasi argomento di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In mancanza dell'amministratore, ciascun condomino può, di sua iniziativa, convocare formalmente l'assemblea.
Inoltre, per il disposto dell'art. 66 disp. att. cod. civile, due condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore millesimale dell'edificio ( 167 mill)possono richiedere, con racc. racc. a/r, debitamente firmata dai proponenti, con il riporto dei millesimi di ognuno, all'amministratore di convocare l'assemblea straordinaria per discutere e deliberare su specifici argomenti che loro stessi possono indicare; trascorsi inutilmente 10 gg. dall'invio della racc., i condomini possono autoconvocarsi e revocare anche l'incarico all'amministratore.
Tutti i condomini devono essere convocati alla riunione, pena l'annullabilità delle delibere, tuttavia la sentenza della Cassazione , la n.° 4806 del 7.3.2005, ha stabilito che l'omessa convocazione di un solo condomino conduce all'annullabilità dell'assemblea, quindi non la rende NULLA.


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