Messaggioda CasaDaPrivato » mar gen 27, 2009 11:16 am
ciao,
nei miei appunti ho trovato quanto segue:
L’ agevolazione "prima casa" trova applicazione anche nella ipotesi di trasferimento di case rurali destinate ad abitazione, purchè non costituiscano pertinenze di un terreno agricolo. (Circ. 38/E)
In precedenza la Commissione centrale imposte, reputando arbitraria la distinzione tra fabbricati urbani e fabbricati rurali, aveva ritenuto applicabile il trattamento agevolato anche ai fabbricati rurali, purchè adibiti ad abitazione.
(Tra le altre, sentenze: 2 ottobre 1992 n. 5129, 30 settembre 1993 n. 2623, 16 ottobre 1995 n. 3297).
Per la non spettanza delle agevolazioni si era invece espressa la Cassazione, ma con riferimento alla legge 168/1982, che, richiamando la legge 408/1949, doveva ritenersi applicabile soltanto agli immobili urbani. (Sentenze: 5 aprile 1996 n. 3210, 10 luglio 1999 n. 7255
magari può tornarti utile.
ciao