Dietrofront del Fisco sulla perdita delle agevolazioni in caso di estinzione anticipata del mutuo
Nella Circolare 6 dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio diffusa ieri viene affermato che l'estinzione anticipata del mutuo prima del termine di 18mesi e un giorno dalla data in cui il contratto venne firmato, non comporta la decadenza del trattamento fiscale di favore che era stato applicato al contratto di mutuo in sede di stipula.
In altri termini non si perde la misura dell'imposta sostitutiva allo 0,25 o al 2 per cento.
Link allaCircolare 6/2007
Mutui estinti in anticipo conservano l'agevolazione imposta
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