Sono a chiedervi se la giurisprudenza contempla questa fattispecie:
Ho un inquilino che da tre trimestri non rispetta mai i pagamenti, facendoli slittare a volte anche di 4 mesi. Puntualmente io come previsto gli ho inviato le raccomandate per sollecitare i pagamenti.
La domanda è la seguente, è possibile dare lo sfratto dopo queste reiterate inadempienze da parte dell'inquilino?
INQUILINO MOROSO
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- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
Più che di morosità si potrebbe parlare di ""disattenzione"" verso la data concordata per il versamento dei canoni di locazione, tuttavia, trascorso un bimestre senza che il canone sia stato corrisposto, si può avviare la pratica di sfratto, ma in questo caso è meglio, molto meglio consultare un avvocato e ascoltare il suo parere legale, perchè, come ho detto all'inizio, non si può parlare di morosità in senso latu.
Saluti cordiali
Saluti cordiali
bailloni ha scritto:Come immaginavo, purtroppo avviare una procedura di sfratto in questi casi è molto rischioso e oneroso. Dovrò far fronte a questa situazione solo con la mia pazienza. Grazie
CIao bailloni, la legge 392/78 parla chiaro... ti allego i due articoli che possono aiutarti a fare chiarezza..... ciao
Art.5. (Inadempimento del conduttore). Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Art.55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti). La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
jazz74 ha scritto:okkio che la legge che regolamenta la locazione ad uso abitativo è la 431/98 la vecchia e cara 392/78 regola l'uso diverso.
Scusami Jazz...
L. 27 luglio 1978 n° 392 : Disciplina delle locazioni di immobili urbani ( G.U. n°21 del 29 07 1978
L. 9 dicembre 1998 n° 431 : Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (G.U. n° 292 del 15 12 1998)
L'ambito di applicazione è lo stesso... siccome la 431 non fa riferimento a procedure nei confronti di inquilini morosi, non avendo introdotto cambiamenti in tal senso, automaticamente ci si riferisce alla legge precedente per le locazioni di immobili (abitativi e non, visto che parla di immobili urbani). ciao
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