Buongiorno a tutti,
ho bisogno di un consiglio urgente.
ho stipulato regolare contratto di locazione abitativo a due extracomunitari ( con regolare permesso di soggiorno) a febbraio 2009.
I miei inquilini ora sono spariti, mi devono due canoni di locazione ( sett e ott. ) e ho scoperto pure che prima di me hanno già avuto due sfratti esecutivi , quindi sono recidivi. Ho già mandato disdetta contratto per mancato pagamento dei canoni, ma la raccomandata ancora non mi è stata restituita.
Come mi devo comportare per far si che io non diventi la loro "terza vittima"?
Devo per forza agire tramite avvocato e fare lo sfratto oppure aspetto un po e gli impacchetto tutti gli effetti personali e li mando al macero cosi posso ri-affittare l'appartemento?
Grazie per i consigli
Penny
Info urgente per inquilini morosi e "scomparsi"
-
- Messaggi: 1635
- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
Avvocato, forse non mi sono spiegata bene , e qui mi scuso.
Ma se questi due dopo aver "fatto le ferie" ritornano e si riappropriano dell'appartamento ( hanno ancora le chiavi), io come faccio a mandarli via evitando la procedura dello sfratto?
Con la raccomandata di disdetta mi sono già cautelata?
Cosa rischio penalmente e/o civilmente?
Ma se questi due dopo aver "fatto le ferie" ritornano e si riappropriano dell'appartamento ( hanno ancora le chiavi), io come faccio a mandarli via evitando la procedura dello sfratto?
Con la raccomandata di disdetta mi sono già cautelata?
Cosa rischio penalmente e/o civilmente?
Penny
-
- Messaggi: 1635
- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
Premesso che mi ha chiamato avvocato mentre sono soltanto un geometra, meglio chiarire questo non trascurabile particolare professionale, la raccomandata di disdetta vale se è stata inviata 6 mesi prima che scada il primo quadriennio con le motivazioni che hanno indotto a chiedere il recesso, motivazioni che non possono prescindere dall'art. specifico della legge 431/98, mi sembra di leggere che il contratto è stato stipulato a febbraio 2009, quindi non ci sono le condizioni per il recesso anticipato.
Le consiglio, a questo punto, di aspettare l'evolversi delle cose e poi, volente o nolente, ricorrere ad un avvocato per chiedre lo sfratto per morosità.
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano
Le consiglio, a questo punto, di aspettare l'evolversi delle cose e poi, volente o nolente, ricorrere ad un avvocato per chiedre lo sfratto per morosità.
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano
scusi.....ehm...Geometra. Ma se non erro nei contratti di locazione è altresì citato anche la clausola nella quale anche il proprietario ha la facolta' di rilsolvere il contratto in base agli articoli 5 e 55 Legge 392/78, decorsi 5 gg dalla scadenza del mancato pagamento della locazione. O sbaglio?
Cordialmente
Cordialmente
Penny
-
- Messaggi: 1635
- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
DA PROPRIETARICASA:
La "via crucis" dello sfratto
Contributi ricevuti: Il reiterato blocco degli sfratti di exterminator
Cosa fare:
* Scrivere una lettera raccomandata a.r. in cui si sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro una certa data.(15 gg.)
* Rivolgersi ad un avvocato per l'avvio della pratica legale di sfratto, se la morosità persiste e che consiste nelle seguenti azioni:
1. Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente. Si tratta di un atto in cui si cita l'inquilino moroso a comparire davanti al Giudice e in cui viene fissata la data dell'udienza (da uno a due o tre mesi a seconda dei tribunali).
2. Il termine di grazia. Se l'inquilino si presenta all'udienza può chiedere il "termine di grazia", cioè un periodo di tempo entro cui poter pagare e saldare la morosità; il Giudice può concedergli fino a tre o quattro mesi per pagare (in genere si tratta di una bella regalia che viene concessa legalmente all'inquilino che può così restare in casa d'altri un po' più a lungo a spese della proprietà, altri tre mesi circa di abbuono).
3. Convalida. Se non si presenta o non si oppone, allora lo sfratto è convalidato ed il Giudice fissa la data di esecuzione per il rilascio dell'immobile circa un mese dopo (se va bene) la data dell'udienza e manda l'atto alla Cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva in cui si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione l'atto di sfratto se richiesto, dando l'assistenza della forza pubblica.
ECC.ECC.
Saluti
La "via crucis" dello sfratto
Contributi ricevuti: Il reiterato blocco degli sfratti di exterminator
Cosa fare:
* Scrivere una lettera raccomandata a.r. in cui si sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro una certa data.(15 gg.)
* Rivolgersi ad un avvocato per l'avvio della pratica legale di sfratto, se la morosità persiste e che consiste nelle seguenti azioni:
1. Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente. Si tratta di un atto in cui si cita l'inquilino moroso a comparire davanti al Giudice e in cui viene fissata la data dell'udienza (da uno a due o tre mesi a seconda dei tribunali).
2. Il termine di grazia. Se l'inquilino si presenta all'udienza può chiedere il "termine di grazia", cioè un periodo di tempo entro cui poter pagare e saldare la morosità; il Giudice può concedergli fino a tre o quattro mesi per pagare (in genere si tratta di una bella regalia che viene concessa legalmente all'inquilino che può così restare in casa d'altri un po' più a lungo a spese della proprietà, altri tre mesi circa di abbuono).
3. Convalida. Se non si presenta o non si oppone, allora lo sfratto è convalidato ed il Giudice fissa la data di esecuzione per il rilascio dell'immobile circa un mese dopo (se va bene) la data dell'udienza e manda l'atto alla Cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva in cui si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione l'atto di sfratto se richiesto, dando l'assistenza della forza pubblica.
ECC.ECC.
Saluti
Torna a “Rapporti tra Proprietario e Inquilino”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti