Info urgente per inquilini morosi e "scomparsi"

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penny
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Info urgente per inquilini morosi e "scomparsi"

Messaggioda penny » mer ott 28, 2009 11:25 am

Buongiorno a tutti,
ho bisogno di un consiglio urgente.
ho stipulato regolare contratto di locazione abitativo a due extracomunitari ( con regolare permesso di soggiorno) a febbraio 2009.
I miei inquilini ora sono spariti, mi devono due canoni di locazione ( sett e ott. ) e ho scoperto pure che prima di me hanno già avuto due sfratti esecutivi , quindi sono recidivi. Ho già mandato disdetta contratto per mancato pagamento dei canoni, ma la raccomandata ancora non mi è stata restituita.
Come mi devo comportare per far si che io non diventi la loro "terza vittima"?
Devo per forza agire tramite avvocato e fare lo sfratto oppure aspetto un po e gli impacchetto tutti gli effetti personali e li mando al macero cosi posso ri-affittare l'appartemento?
Grazie per i consigli
Penny
Penny

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mer ott 28, 2009 2:02 pm

Penso proprio che le convenga considerare la truffa uno spiacevole incidente di percorso, null'altro.
Avvocato, Tribunale, ricerche ecc. non produrrebbero effetti positivi, ma devastanti per lei economicamente parlando.
LASCI PERDERE!!!
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano

penny
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Messaggioda penny » mer ott 28, 2009 2:16 pm

Avvocato, forse non mi sono spiegata bene , e qui mi scuso.
Ma se questi due dopo aver "fatto le ferie" ritornano e si riappropriano dell'appartamento ( hanno ancora le chiavi), io come faccio a mandarli via evitando la procedura dello sfratto?
Con la raccomandata di disdetta mi sono già cautelata?
Cosa rischio penalmente e/o civilmente?
Penny

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mer ott 28, 2009 2:37 pm

Premesso che mi ha chiamato avvocato mentre sono soltanto un geometra, meglio chiarire questo non trascurabile particolare professionale, la raccomandata di disdetta vale se è stata inviata 6 mesi prima che scada il primo quadriennio con le motivazioni che hanno indotto a chiedere il recesso, motivazioni che non possono prescindere dall'art. specifico della legge 431/98, mi sembra di leggere che il contratto è stato stipulato a febbraio 2009, quindi non ci sono le condizioni per il recesso anticipato.
Le consiglio, a questo punto, di aspettare l'evolversi delle cose e poi, volente o nolente, ricorrere ad un avvocato per chiedre lo sfratto per morosità.
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano

penny
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Messaggioda penny » mer ott 28, 2009 2:55 pm

scusi.....ehm...Geometra. Ma se non erro nei contratti di locazione è altresì citato anche la clausola nella quale anche il proprietario ha la facolta' di rilsolvere il contratto in base agli articoli 5 e 55 Legge 392/78, decorsi 5 gg dalla scadenza del mancato pagamento della locazione. O sbaglio?
Cordialmente
Penny

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mer ott 28, 2009 3:46 pm

DA PROPRIETARICASA:
La "via crucis" dello sfratto

Contributi ricevuti: Il reiterato blocco degli sfratti di exterminator
Cosa fare:

* Scrivere una lettera raccomandata a.r. in cui si sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro una certa data.(15 gg.)
* Rivolgersi ad un avvocato per l'avvio della pratica legale di sfratto, se la morosità persiste e che consiste nelle seguenti azioni:

1. Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente. Si tratta di un atto in cui si cita l'inquilino moroso a comparire davanti al Giudice e in cui viene fissata la data dell'udienza (da uno a due o tre mesi a seconda dei tribunali).

2. Il termine di grazia. Se l'inquilino si presenta all'udienza può chiedere il "termine di grazia", cioè un periodo di tempo entro cui poter pagare e saldare la morosità; il Giudice può concedergli fino a tre o quattro mesi per pagare (in genere si tratta di una bella regalia che viene concessa legalmente all'inquilino che può così restare in casa d'altri un po' più a lungo a spese della proprietà, altri tre mesi circa di abbuono).

3. Convalida. Se non si presenta o non si oppone, allora lo sfratto è convalidato ed il Giudice fissa la data di esecuzione per il rilascio dell'immobile circa un mese dopo (se va bene) la data dell'udienza e manda l'atto alla Cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva in cui si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione l'atto di sfratto se richiesto, dando l'assistenza della forza pubblica.

ECC.ECC.
Saluti


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