info locazione prima casa

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airali5798
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info locazione prima casa

Messaggioda airali5798 » gio ott 09, 2008 12:38 pm

salve,
sono la proprietaria dell'immobile in cui risiedo, vorrei affittarlo con regolare contratto d'affitto, volevo sapere se:
- è necessario che io trasferisca la mia residenza in un altro immobile(per esempio quello dei miei genitori che si trova nello stesso comune), se si come devo comportarmi ai fini ICI?
- è necessario fare la voltura dei contatori di acqua e luce, e se si a chi spettano le relative spese?
grazie anticipatamente

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » gio ott 09, 2008 1:35 pm

SE PUO' ESSERLE UTILE LEGGA QUESTE INDICAZIONI:
Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi demografici Area I anagrafe della Popolazione Residente.

Per famiglia anagrafica, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Per aversi una famiglia anagrafica devono dunque coesistere due elementi, ossia la coabitazione ed uno dei vincoli sopraspecificati. In pratica, quando più persone vivono nello stesso alloggio e sono legate da uno dei vincoli anzidetti, queste costituiscono una famiglia anagrafica.
Quando invece fra più persone coabitanti non esiste alcun vincolo fra quelli specificati dall’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, allora si formeranno più famiglie anagrafiche, considerando comunque che la famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.
Come correttamente chiarito” Una persona o famiglia che coabita – nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono vincoli di cui all’art. 4” (cfr pag. 43, 44 della pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT e da questo Ministero).
Per quanto riguarda in particolare i vincoli affettivi, la dichiarazione già resa sull’esistenza di detti vincoli al momento della costituzione della famiglia anagrafica, non può essere soggetta a continui ripensamenti ed i vincoli debbono ritenersi cessati con il cessare della coabitazione.
Il concetto di nucleo familiare è stato chiarito dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 770 del 4.5.1994,nella quale è stata riaffermata la valenza ai soli “effetti anagrafici” della definizione della famiglia contenuta nell’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, sottolineando la differenza che intercorre con il concetto di famiglia nucleare composta da genitori e figli, che deve essere presa in considerazione ad altri fini, quali ad esempio quelli fiscali, per determinare l’esenzione da alcuni tributi o per l’applicazione di talune agevolazioni.
Come questo Ministero ha avuto occasione di precisare, con circolare n. 5/95 del 15.3.1995, la pronuncia del Consiglio di Stato è di estrema importanza poiché evidenzia che ai fini fiscali è il “nucleo familiare” a dover essere preso in considerazione e non, come spesso avviene, la famiglia anagrafica, “nel cui ambito ben possono individuarsi più nuclei familiari, ancorché non certificabili anagraficamente, ma che deve essere considerata ai soli fini anagrafici e cioè la rilevazione delle posizioni delle famiglie che hanno stabilito nel Comune la residenza”.
<<Alla luce delle predette considerazioni, è chiaro che nella stessa abitazione possono esistere più famiglie anagrafiche se fra i soggetti che vi abitano non sussiste alcuno dei vincoli di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989.>>
La famiglia anagrafica sarà unica quando fra i vari soggetti esistono i predetti vincoli.
Inoltre, all’interno di una sola famiglia anagrafica possono essere individuati più nuclei familiari, secondo i criteri e le definizioni date dalle singole leggi di settore.
Per quanto riguarda l’Isee, la normativa che disciplina tale istituto fa riferimento alla “famiglia anagrafica” e non al “nucleo familiare”.
Sul concetto di nucleo familiare, occorre richiamare il D.L. 13.5.1988 n. 69 (pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14.3.1988) che così dispone: “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati ai sensi dell’articolo 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
Quindi due residenze possono coesistere, ma è meglio chiarire con l'Ufficio Anagrafe del Comune.

Per quanto riguarda le utenze, invece, è necessaria la voltura oppure la disdetta preventiva per non correre rischi di insolvibilità.
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano

airali5798
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Messaggioda airali5798 » gio ott 09, 2008 2:28 pm

grazie per l'esauriente risposta, se ho ben capito io potrei affittare l'immobile, mantenervi la mia residenza e avere le agevolazioni ICI sulla prima casa, pur abitando a casa dei miei genitori.
ma dovrei avere la residenza anche dai miei? cioè due residenze?


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