Imposta Sostitutiva sul mutuo

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paoletta
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Imposta Sostitutiva sul mutuo

Messaggioda paoletta » mer lug 04, 2007 5:07 pm

Mi pare di aver capito che sia in caso di estinzione prima dei 18 mesi che dopo, l'imposta sostitutiva non si paga più.
Qualcuno me lo sa confermare e magari dirmi dove posso trovarlo scritto ?

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Messaggioda Admin » mer lug 04, 2007 6:12 pm

Ciao paoletta, non è proprio così.

L'imposta sostitutiva si paga oggi come prima.
L'agenzia delle Entrate, ritornando alla vecchia interpretazione, ha chiarito che in caso di estinzione anticipata del mutuo prima del termine di 18 mesi e un giorno dalla data in cui il contratto venne firmato non si applica la decadenza del trattamento fiscale di favore che è stato applicato al contratto di mutuo in sede di stipula.

Praticamente se si estingue prima dei 18 mesi un mutuo "prima casa" per il quale si è pagato un'imposta sostitutiva agevolata pari allo 0,25% anzichè del 2%, non si dovrà corrispondere la differenza non pagata.

paoletta
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Messaggioda paoletta » mer lug 04, 2007 6:13 pm

Faccio l'esempio concreto:
Ho appena stipulato un mutuo seconda casa carissimo e prima o poi potrei decidere di sostituirlo (andava fatto un affare e solo una banca mi dava il mutuo e ho dovete prendere quello che passava il convento)
Chiaramente ho pagato l'imposta sostitutiva al 2 %.
Al momento della sostituzione dovrò ripagare il 2 % o avendolo già pagato non lo pago più ?
Nel caso di cui sopra centrano qualcosa i 18 mesi e un giorno ?

Mi pareva di aver capito che i benefici erano due nella sostituzione del mutuo; penali di estinzione ridotte e imposta sostitutiva da non pagare perchè già fatto.

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Messaggioda Admin » mer lug 04, 2007 6:28 pm

Nel tuo caso specifico, parlando di un mutuo seconda casa, la circolare dell'agenzia delle entrate non centra.

Il contratto di mutuo nel tuo caso è soggetto all'imposta sostitutiva nella misura dello 2% del finanziamento concesso (in luogo dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative)

Chiarisco subito che per "sostituzione" si intende l'estinzione del vecchio debito mediante l'erogazione di un nuovo finanziamento, quindi si chiude un contratto e se ne stipula un altro. Cio comporta il fatto di dover ripagare l'imposta sostitutiva.

Per non ripagare questa imposta puoi solo valutare la convenienza di una portabilità del mutuo presso un altro istituto di credito.


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