immobile venduto e dichiarazione dei redditi
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immobile venduto e dichiarazione dei redditi
salve volevo sapere se siete cosi gentili..quando vendo un immobile chi pensa a fare poi la dichiarazione dei redditi?...cioè a segnare alla agenzia delle entrate che io ho avuto quei soldi da suddetta vendita?...cioè ci pensa direttamente il notaio dove faccio il rogito o devo pensarci io?...e se ci pensa il notaio posso dirgli che ci pensa il mio commercialista?...fatemi sapere se qualcuno è alcorrente.....graize
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ciao,
se il tuo problema è il reddito derivante dalla plusvalenza (come ho letto negli altri tuoi post) allora ti invito a leggere quanto segue:
Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria dei “redditi diversi” ed è quindi soggetto a tassazione.
Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che
equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel
periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del
bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote Irpef.
Fanno eccezione a tale regola:
-gli immobili pervenuti per successione;
-quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
-le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la
costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito.
Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%. Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%.
Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.
ciao
se il tuo problema è il reddito derivante dalla plusvalenza (come ho letto negli altri tuoi post) allora ti invito a leggere quanto segue:
Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria dei “redditi diversi” ed è quindi soggetto a tassazione.
Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che
equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel
periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del
bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote Irpef.
Fanno eccezione a tale regola:
-gli immobili pervenuti per successione;
-quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
-le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la
costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito.
Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%. Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%.
Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.
ciao
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...bè innanzitutto ti ringrazio che mi hai risposto,poi volevo precisare che prima mi riferivo alla plusvalenza ma ora mi riferisco al guardagno che prendo vendendo l'immobile,cioè la plusvalenza al 20 per cento ok,però il guadagno della vendita immagino che facendo la dichiarazione dei redditi devo denunciare questa mia rendita che ho avuto,volevo solo sapere se ci pensa direttamente il notaio o devo andare dal commercialista e fargli fare il cud,,e la dichiarazione dei redditi...forse già l'hai scritto nella tua risposta ma mi sembra che tu ti riferivi alla plusvalenza,non al guadagno che ho avuto dalla vendita e quindi a denunciare questo mio guadagno come reddito nella dichiarazione dei redditi.
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