I confini della propria proprieta'

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PORTOFINO2
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I confini della propria proprieta'

Messaggioda PORTOFINO2 » mar feb 27, 2007 5:50 pm

Ho un giardino piuttosto ampio ed abito a pian terreno. La mia proprieta' confina per una parte con un ottimo vicino mentre per gli altri lati con proprieta' condominiali, e piu' esattamente, una strada veicolare e da un lato piu' lungo, con un viottolo che divide la mia recisione da una scoscesa ripida e pericolosa ad un rivo. So che esistono dei limiti dalla recinsione per poter piantare siepi, fiori ecc. e questo puo' aver un senso per il confine dalla proprieta' del mio vicino ma deve essere rispettata anche se il confine e da una proprieta' condominiale?????
Dove posso trovare i limiti? Posso piantare un roseto facendolo poggiare sulla rete che delimita la mia proprieta'???? :mozilla_laughing:

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Messaggioda Admin » mer feb 28, 2007 10:03 am

Ciao Portofino2,
nel tuo caso fa sempre riferimento quanto riportato nel regolamento condominiale. In mancanza di clausole ci si rifà alle norma del codice civile, indipendentemente che il confine sia condominiale o altro.

l'art. 892 regola la tua questione in questo modo:

- Le piante non di alto fusto ad un metro e mezzo dal confine. La norma stabilisce che si considerano tali gli alberi il cui fusto si ramifica ad un altezza non superiore a tre metri.

- Gli arbusti (anche più alti di tre metri), le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza, in concreto, non superiore a due metri e mezzo (pare che il legislatore si riferisca all'altezza del tronco prima delle biforcazioni), possono essere piantati a mezzo metro dal confine. A questa regola generale fanno eccezione:

le siepi di piante che vengono ottenute recidendole in modo da sfruttare i polloni del ceppo (castagno, ontano, ecc.), da piantare ad un metro di distanza;

le siepi di robinie, da piantare ad un metro e mezzo.

Siepe non è solamente la siepe di recinzione, ma anche quella che serve ad altri scopi, quale tenere lontano animali, proteggere dal vento o dal rumore, ecc. Il legislatore contempla quindi tre tipi di siepi:

quella di canne, cespugli, arbusti, anche se più alti di tre metri; in questo tipo dovrebbero rientrare i bambù (distanza mezzo metro);

quella di ceppaie, cioè di piante di alto fusto tagliate periodicamente vicino al ceppo (distanza un metro); la Cassazione ha affermato che la regola vale per ogni tipo di pianta di alto fusto usata per siepi e che il taglio a ceppaia è solo un esempio; anche altri tipi di taglio o potatura possono portare allo stesso risultato;

quella di robinie (distanza due metri).

Le distanze ora viste non devono essere osservate quando sul confine vi è un muro (ovviamente senza aperture), poco importa se comune o di proprietà esclusiva di uno dei due confinanti, a condizione che le piante siano potate in modo da non superare l'altezza del muro. Ricordo che il muro sul confine può essere alto fino a tre metri (art. 878 CC); se però si ha il diritto di tenere sul confine un muro di maggior altezza, anche le piante possono essere fatte crescere vicino ad esso fino alla sua altezza. Ciò vale anche per il caso in cui sul confine vi sia il muro di una costruzione qualsiasi, privo di aperture, ma le piante devono rispettare la distanza dagli spigoli iniziali e finali del muro (non si può piantare l'albero sullo spigolo della casa altrui). La presenza di altro tipo di recinzione (rete, filo spinato, staccionata) non incide sulle distanze in esame.
Ciò significa che il confinante in questo caso non può protestare ed agire prima che le piante abbiano superato l'altezza del muro. E che il proprietario delle piante, se è un tipo rognoso, può scegliere fra accorciare le piante o alzare il muro fino alla massima altezza consentitagli!
Ciao.


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