FALSA DICHIARAZIONE PREZZO IMMOBILE

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geomterracciano
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FALSA DICHIARAZIONE PREZZO IMMOBILE

Messaggioda geomterracciano » lun gen 14, 2008 8:34 am

Anche gli acquirenti sono responsabili per l'IVA e le sanzioni.

L'art.1 comma 164 della Legge Finanziaria 2008 così recita: “Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione”.

Pertanto gli acquirenti di immobili, anche se privati consumatori risponderanno, solidalmente con l'impresa venditrice, dell'imposta e delle relative penalità sulla differenza fra il corrispettivo effettivo e quello dichiarato, a meno che non regolarizzino la loro posizione all' ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni.

Il credito del fisco nei confronti dell'acquirente, inoltre, sarà assistito da privilegio speciale sull'immobile oggetto della cessione.

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