avrei bisogno di capire cosa può succedere nel caso in cui, a rogito avvenuto, il costruttore dichiari fallimento.
Fino a poco tempo fa sapevo che esiste un periodo di circa 5 anni, precedenti al momento del fallimento, in cui è possibile che venga ritirato l'atto di vendita dei compratori per coprire i creditori del costruttore.
Stavo però leggendo altre informazioni a riguardo ed ho letto la seguente frase:
Cosa è revocabile?
L’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare presuppone che
il contratto di compravendita immobiliare sia stato stipulato nell’anno prima della dichiarazione del fallimento (prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni era prevista un termine biennale);
non sia stato pagato il giusto prezzo per l’immobile, cioè che al momento della stipula del contratto il prezzo effettivamente pagato risulta inferiore al prezzo di mercato del bene;
l’acquirente non sia in grado di dimostrare che al momento dell’acquisto non era a conoscenza dell’insolvenza del venditore. La conseguenza è che l’immobile revocato può poi essere rivenduto in sede d’asta fallimentare ed il ricavato venir ripartito fra i creditori del fallito.
La nuova legge fallimentare prevede che le compravendite di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, non sono soggette all’azione revocatoria fallimentare.
Premesso che per il periodo che va dal compromesso al rogito si possono trovare soluzioni di fideiussione, dopo il rogito?
Quali garanzie ci sono?
A giudicare da questo estratto, sembrerebbe che se si ha a che fare con una prima casa non si verifichino questi problemi.... vi risulta?
Premetto che il costruttore non ha mutuo per l'appartamento in questione (quindi non c'è accollo.... non so se è una informazione utile o meno)
Grazie,
Revenge