Divieto di Fumo in condominio

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Mancino
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Divieto di Fumo in condominio

Messaggioda Mancino » mer ott 10, 2007 5:47 pm

Ciao a tutti,

da quando il mio vicino ci casa è diventato papà, ha preso il vizio di non fumare più in casa, ma sulle scale.
Ultimamente, forse sarà più nervoso, la situtazione sta degenerando.
Il tanfo è davvero insopportabile.

Ai fini di far rispettare il divieto di fumo, vorrei sapere se le parti condominiali chiuse sono in qualche modo equiparabili ad abitazioni private o meno.

Grazie a chi saprà rispondermi.
Mancino

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Messaggioda Admin » mer ott 10, 2007 5:49 pm

Ciao Mancino,

facendo seguito alle richieste di alcune associazioni di categoria è arrivato il chiarimento da parte del Ministero della Salute, relativamente all'estensione del divieto di fumo alle parti comuni condominiali, eccone un estratto:

Ministero della Salute, Ufficio IX, risposta al quesito prot. 1505-9/I-8-2 del 2 febbraio 2005

Le disposizioni dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 hanno una portata ampia e pressoché generalizzata del divieto di fumare ad esso conseguente, che, in pratica, interessa indistintamente tutti i locali chiusi, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, con esclusione soltanto degli spazi come tali contrassegnati, e dei locali privati. La piena applicazione della nuova disciplina, ispirata al principio della prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica, comporta l'applicazione del divieto di fumare anche nei locali comuni chiusi, per l'indubbia esigenza di garantire in essi la tutela della salute dal fumo passivo.

Tali spazi ( androni, scale, ascensori, sale riunione eccetera ) non possono essere di fatto equiparati a una abitazione privata , in quanto rappresentano luoghi frequentati dai condomini, dai loro ospiti o da altri soggetti, ( si pensi ad esempio agli addetti alle pulizie, alla manutenzione di ascensori o caldaie, agli addetti alla consegna della posta eccetera ) ai quali deve essere estesa la tutela prevista dalla legge. Tali locali, pertanto, non possono essere considerati privati e quindi non possono rientrare tra quelli nei quali il divieto di fumo non è applicato. Da ciò deriva in primo luogo l'obbligo dell'apposizione dei cartelli secondo quanto indicato all'articolo 2.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004.

Per quanto attiene la responsabilità della vigilanza sull'osservanza del divieto, si ritiene che sia compito degli amministratori di condominio la predisposizione e l'apposizione deli cartelli. Resta libera la facoltà da parte di condomini che si rendessero disponibili, o anche da parte di chiunque altro riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all'osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità competenti all'accertamento ed alle contestazioni il comportamento dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo


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