Disdetta contratto

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ci.nap
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Disdetta contratto

Messaggioda ci.nap » mar ott 07, 2008 10:57 am

Buongiorno a tutti,

Vi chiedo supporto.

Ho firmato un contratto di affitto ad agosto del 2007 e al 31 agosto 2008 ho informato telefonicamente ed inviato una raccomandata al proprietario per comunicare l'intenzione di chiudere il contratto al 31.10.08.

D'accordo con il proprietario ho fornito la mia massima disponibilita' sia a lasciargli le chiavi per far vedere la casa ad eventuali intressati sia a mettere gli annunci io stessa.

La settimana scorsa ho scoperto per caso che la proprietaria e' intenzionata a vendere e non ad affittare nuovamente.

Ora: lei pretende i sei mesi + spese di riscaldamento pagati, ma anche se trovassi un inquilino non accetterebbe di rimanere nell'alloggio per soli quattro mesi!!!

Potete indicarmi se conoscete qualche azione/informazione legata alla poca trasparenza della proprietaria e alla sua intenzione di vendere (non comunicatami, ma scoperta) anziche' affittare?

Grazie mille.
Cinzia

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mar ott 07, 2008 12:28 pm

Gentile Cinzia, gli errori purtroppo si pagano.
Il preavviso per disdetta anticipata, PER GRAVI MOTIVI DA DENUNCIARE NELLA RACCOMANDATA, deve essere di 6 mesi, naturalmente dipende dal tipo di contratto di locazione che lei ha stipulato (non l'ha chiarito).
Quindi deve integrare la sua e mail con notizie più dettagliate.
Saluti

ci.nap
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Disdetta contratto

Messaggioda ci.nap » mar ott 07, 2008 12:40 pm

Buongiorno,

dovrebbe essere un 4+4: in questi giorni verifico con attenzione.

Secondo Lei, il fatto che la proprietaria abbia optato di vendere e non l'abbia comunicato non puo' fare alcuna differenza?

RingraziandoLa in anticipo per l'aiuto che sapra' fornirmi.
Cinzia

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mar ott 07, 2008 2:25 pm

DIRITTO DI PRELAZIONE:
Si chiama diritto di prelazione quel diritto di comprare o affittare un immobili prima di chiunque altro. La prelazione è concessa per legge a chi è già inquilino in forza di un contratto di locazione: se l'immobile venisse posto in vendita, l'inquilino ha una corsia preferenziale che riguardano sopratutti gli immobili con destinazione d'uso commerciale. La prelazione commerciale è utilizzata per attività commerciali che prevedono il contatto col pubblico diretto, come in negozi, sono esclusi gli immobili dove si svolge l'esercizio di attività di studi professionali, come avvocati, architetti, notai. I diritti dell'inquilino in caso di vendita sono:

proseguire il contratto di locazione fino a scadenza naturale;
acquistare l'immobile alle condizioni stabilite dal proprietario che non potrà vendere a terzi a condizioni diverse;
riscattare l'immobile entro sei mesi dalla trascrizione del rogito (nel caso in cui il proprietario non abbia effettuato la comunicazione e vende l'immobile a terzi , anche da altre persone a cui è stato venduto successivamente );
- questa azione si può intraprendere anche nel caso in cui l'inquilino rinunci all'acquisto dell'immobile al prezzo indicato nella comunicazione del proprietario, ma poi quest'ultimo lo venda a terzi a prezzo inferiore. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare al conduttore la propria intenzione di trasferire l' immobile locato con notifica a mezzo ufficiale giudiziario. La comunicazione all' inquilino può essere eseguita anche con modalità diverse ma sempre con mezzi che ne assicurino l' effettiva la conoscenza da parte dell' interessato. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della notifica a mezzo ufficiale giudiziario . Il meccanismo del diritto di prelazione vale anche per i contratti di affitto, quando cioè il proprietario intende affittare ad altri: il meccanismo della prelazione è del tutto simile a quello descritto in precedenza, a meno che non sussistano altre motivazioni per l'interruzione del contratto di affitto prima della scadenza. Per quanto riguarda gli affitti di immobili destinati ad un uso abitativo, la prelazione è un caso più raro e non una regola come nel caso degli immobili destinati ad uso commerciale; questo accade perché il proprietario ha diritto a interrompere la locazione alla prima scadenza del contratto, quando ovviamente intende vendere l'appartamento, evitando il rinnovo automatico: è necessario ricordare però che il proprietario per interrompere alla prima scadenza non deve possedere altri immobili oltre a quello in cui abita: se il locatore dopo l'interruzione del rapporto non vende oppure è dimostrato che possegga altri immobili, l'inquilino ha diritto a un risarcimento danni pari a 36 mensilità del canone di affitto

Saluti


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