Detrazione interessi su acquisto seconda casa

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SimoSimo
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Detrazione interessi su acquisto seconda casa

Messaggioda SimoSimo » sab feb 16, 2008 10:25 am

Buongiorno, ho acquistato prima del mio matrimonio una casa su cui attualmente è in corso un mutuo e, quindi, usufruisco delle detrazioni sugli interessi relativi.

Dopo il matrimonio ho optato per la comunione dei beni con mia moglie.

In caso di acquisto di una seconda casa è possibile detrarre gli interessi in quanto considerata come prima casa nella comunione?

Se non è possibile, è pensabile optare per la separazione dei beni oppure risulta una scelta non fattibile o non conveniente da un punto di vista economico?
Grazie in anticipo per la risposta.

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Messaggioda Admin » sab feb 16, 2008 10:29 am

Se il mutuo stipulato per l’acquisto della seconda abitazione viene contratto solo da tua moglie (che adibisca a propria abitazione principale entro un anno dal mutuo) il fatto che essa sia stata acquistata in comunione con te non pregiudica per la mutuataria la possibilità di detrarre interamente gli interessi (nella misura massima del 19% calcolato ora su euro 4.000), come riconosciuto dalla Circolare n. 17/e del 18/5/2006.

Tuttavia, il fatto di acquistare il bene in comunione può essere pregiudizievole sotto altro profilo.
Invero, se tua moglie è in possesso dei requisiti per beneficiare delle c.d. agevolazioni "prima casa", dovrebbe comunque poter beneficiare per l'intero della agevolazione, in quanto l'effetto dell'acquisto alla comunione legale non è un effetto negoziale, ma un effetto legale ulteriore ed anche perché nella comunione legale, a differenza che in quella ordinaria, non vi sono quote.

Tuttavia, poiché la Amministrazione Finanziaria – come ha di recente indicato – è orientata nel senso di riconoscere i benefici solo per la quota di un mezzo nei confronti del coniuge avente i requisiti, risulta consigliabile far precedere all'acquisto la scelta per il regime della separazione dei beni.

Ti ricordo, comunque, che la detrazione degli interessi pagati sui mutui “abitativi” è collegata al presupposto che l’abitazione venga effettivamente adibita ad abitazione principale, per tale intendendosi quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.


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