buongiorno a tutti,
devo effetuare un intervento di ristrutturazione edilizia.
L'appartamento è intestato a mia moglie, mentre i costi verranno sostenuti da me è sarò io a fruire del beneficio fiscale.
La segnalazione al centro operativo dell'agenzia delle Entrate deve essere fatta da mia moglie in qualità di possessore o da me quale dententore?
Criteri per la detrazione Irpef del marito convivente
Moderatore: CasaDaPrivato
Criteri per la detrazione Irpef del marito convivente
Ultima modifica di Berico il mar mag 22, 2007 3:33 pm, modificato 1 volta in totale.
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- Iscritto il: mer gen 31, 2007 6:00 pm
Ciao Berico,
in questo caso la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 35 della legge 248/2006, compete a te marito, in qualità di familiare convivente, a condizione che la convivenza con tua moglie proprietaria dell'appartamento sussista da prima dell'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara (risoluzione184/E del 2002).
La comunicazione, preventiva all'inizio dei lavori, deve essere inviata a tuo nome, barrando la casella "dententore" all'interno del modello di comunicazione.
in questo caso la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 35 della legge 248/2006, compete a te marito, in qualità di familiare convivente, a condizione che la convivenza con tua moglie proprietaria dell'appartamento sussista da prima dell'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara (risoluzione184/E del 2002).
La comunicazione, preventiva all'inizio dei lavori, deve essere inviata a tuo nome, barrando la casella "dententore" all'interno del modello di comunicazione.
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- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato.
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
Sono il geometra Oreste TERRACCIANO di Napoli, ma residente a Taranto, sono un esperto in problematiche condominiali e mi cimento su internet per rispondere GRATUITAMENTE a tutti coloro che hanno un quesito da porre.
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