Contratto Servizio Energia

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Contratto Servizio Energia

Messaggioda Admin » lun dic 01, 2008 7:41 pm

Il decreto legislativo 115 del 30 maggio 2008 prevede una serie di requisiti perché un contratto possa definirsi di «servizio energia».

L'attestato Il più innovativo consiste nell'obbligo di redigere un attestato di certificazione energetica del l'edificio (o di qualificazione, per le Regioni che non hanno dettato una disciplina apposita).

L'attestato è composto da due parti.
Nella prima si fotografa il fabbisogno di energia dell'edificio, inquadrandolo in una classe di rendimento (dalla A, la più "virtuosa", alla G, la più "sprecona").
Nella seconda parte si consigliano interventi per migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti, che dovrebbero essere valutati singolarmente in termini di costi e di benefici.
Modifiche «in corsa» se nel corso del contratto – che, dopo il primo anno, può sempre essere disdetto dagli utenti – si interviene sull'impianto, rinnovandolo, al termine dei lavori occorrerà redigere una nuova certificazione energetica.

Dal confronto tra la prima e la seconda certificazione dovrebbe essere possibile valutare l'efficacia dell'intervento eseguito.
Una seconda certificazione è comunque prevista nel caso in cui il contratto venga rinnovato alla scadenza. L'azienda che fornisce il servizio energia, inoltre, deve indicare se gli impianti sono in regola o, in alternativa, suggerire gli eventuali interventi obbligatori e indifferibili da effettuare per la messa a norma, con citazione esplicita delle norme non rispettate.
Infine il nuovo decreto prevede che i costi contrattuali siano dettagliati.

Deve essere specificato quali attengono ai consumi, quali alle opere impiantistiche o edili, quali ad altri servizi connessi (per esempio la redazione dell'attestato di certificazione energetica). I costi passati debbono essere standardizzati per poterli confrontare con quelli futuri, in modo da far capire se e quanto è migliorato il rendimento termico dell'edificio.

Quanto alla certificazione energetica dello stabile e dei singoli appartamenti, essa è normalmente parte integrante del contratto, come costo aggiuntivo (che si aggira grosso modo sui 1.000-1.200 euro per ogni appartamento). Oneri di programmazione Questi requisiti, validi per tutte le "gestioni calore", divengono cruciali se interviene una Esco, la cui ragione d'essere è l'impegno per migliorare l'efficienza.

In particolare, i contratti con le Esco, oltre che dalla certificazione energetica, dovrebbero essere giustificati da una diagnosi energetica aggiuntiva, volta non solo a "consigliare" opere bensì a programmarle, garantendo anche i risultati minimi. Infine, è proprio per le Esco che il Dlgs ha varato il "Contratto Energia Plus", nel quale deve essere prevista una riduzione non inferiore al 10% del fabbisogno energetico per la prima durata contrattuale e a un altro 5% in caso di rinnovo.

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