Salve a tutti.
Sono un lavoratore e dovrò firmare a breve un contratto semestrale di natura transitoria propostomi dal proprietario dell'appartamento.
ci sono alcuni punti del contratto che non mi sono chiari:
1) nella descrizione della casa, è indicato che l'appartamento è completamente arredato come da elenco a parte. Il problema è che non c'è nessun allegato che contiene la descrizione del mobilio presente nell'appartamento. E' normale questo?
2)"Il canone sarà aggiornato semestralmente nella misura del 100% della variazione percentuale di prezzi al consumo, accertata dall'istat, rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto". Nei vari modelli di contratti transitori disponibili in rete, non ho mai trovato questa voce. Come mai?
3)"I conduttori, ogni qualvolta lasciano incustodito l'appartamento, su impegnano a tenere abbassate le tapparelle e chiudere i vetri, in modo tale da proteggere il mobilio dagli agenti atmosferici". Sinceramente una clausola del genere non la avevo mai sentita. Possibile che se vado a fare la spesa devo barricare casa?
Ammetto la mia ignoranza in materia.
Vi ringrazio in anticipo.
Saluti
contratto di locazione di natura transitoria: stranezze!!!
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il contratto non cita l'aggiornamento
Nel mio caso il contratto (locazione transitoria) non fa alcun cenno all'aggiornamento annuale del canone, quando nell'art. 1 c.9 del D.M. 30/12/02 da voi citato si dice che è previsto l'aggiornamento "in misura contrattata".
Che cosa comporta questo? che il locatore non può pretendere nessun aggiornamento? oppure che si applica automaticamente il limite del 75% dell'indice istat? Immagino esista una disposizione che regolamenta questi casi, ma non sono riuscito a trovarla.
grazie in anticipo
federico
Che cosa comporta questo? che il locatore non può pretendere nessun aggiornamento? oppure che si applica automaticamente il limite del 75% dell'indice istat? Immagino esista una disposizione che regolamenta questi casi, ma non sono riuscito a trovarla.
grazie in anticipo
federico
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Egregio utente, il contratto di locazione transitorio, che ha una durata temporale da 1 mese a 18 mesi, non ha bisogno di disdetta perchè la natura del contratto transitorio stesso non prevede nè tacito rinnovo tantomeno preavvisi.
Le faccio un esempio di contratto di natura transitoria classico:
quello della famiglia che affitta l'appartamento per le vacanze per un mese.
Non lo deve mica disdire, finito il periodo se ne va e basta, e non c'è tacito rinnovo.
Se il contratto dura più di un anno o il proprietario pretende quello che ho intuito, ha diritto a fargli stipulare per legge, un contratto di libera locazione abitativa di anni 4+4 .
Poi l'aggiornamento sul contratto transitorio.....ma scherziamo?
Sarebbe un autentico FURTO AD ARTE.
Ma non lo manda a quel paese e cerca di avere a che fare con un locatore più serio e soprattutto ONESTO.
Saluti cordiali
Le faccio un esempio di contratto di natura transitoria classico:
quello della famiglia che affitta l'appartamento per le vacanze per un mese.
Non lo deve mica disdire, finito il periodo se ne va e basta, e non c'è tacito rinnovo.
Se il contratto dura più di un anno o il proprietario pretende quello che ho intuito, ha diritto a fargli stipulare per legge, un contratto di libera locazione abitativa di anni 4+4 .
Poi l'aggiornamento sul contratto transitorio.....ma scherziamo?
Sarebbe un autentico FURTO AD ARTE.
Ma non lo manda a quel paese e cerca di avere a che fare con un locatore più serio e soprattutto ONESTO.
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GRAZIE DELLA PRECISAZIONE: ERA NECESSARIA
Questi rapporti locatizi hanno una durata compresa fra i 3 mesi e i 36 e potranno essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede, o dalle aziende per il diritto allo studio.
Gli affitti saranno definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione minime e massime previste per i rapporti locatizi "concordati". Gli accordi locali individueranno le misure di aumento o di diminuzione delle fasce di oscillazione dei valori minimi/massimi in relazione alla durata contrattuale.
Per ogni singolo contratto si potrà, inoltre, tener conto della presenza di mobilio, di particolari clausole e di eventuali modalità per il rilascio dell'unità immobiliare locata.
Negli accordi territoriali potranno esser previste particolari clausole in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripartizione degli oneri accessori.
Il contratto-tipo non potrà prevedere la possibilità per l'inquilino di sublocare l'unità immobiliare; il deposito cauzionale, inoltre, non potrà eccedere le tre mensilità dell'affitto.
Se previsto dal contratto potranno essere applicati gli adeguamenti ISTAT.
Saluti cordiali
Questi rapporti locatizi hanno una durata compresa fra i 3 mesi e i 36 e potranno essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede, o dalle aziende per il diritto allo studio.
Gli affitti saranno definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione minime e massime previste per i rapporti locatizi "concordati". Gli accordi locali individueranno le misure di aumento o di diminuzione delle fasce di oscillazione dei valori minimi/massimi in relazione alla durata contrattuale.
Per ogni singolo contratto si potrà, inoltre, tener conto della presenza di mobilio, di particolari clausole e di eventuali modalità per il rilascio dell'unità immobiliare locata.
Negli accordi territoriali potranno esser previste particolari clausole in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripartizione degli oneri accessori.
Il contratto-tipo non potrà prevedere la possibilità per l'inquilino di sublocare l'unità immobiliare; il deposito cauzionale, inoltre, non potrà eccedere le tre mensilità dell'affitto.
Se previsto dal contratto potranno essere applicati gli adeguamenti ISTAT.
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