contratto di affitto non rinnovato

Confronti sulle varie tipologie, consigli e problematiche inerenti, imposte e tasse, prelazione, cessione, risoluzione, disdetta anticipata, rinnovo, comodato, sfratto per termine locazione
ALILEO
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Iscritto il: lun giu 16, 2008 12:11 pm

contratto di affitto non rinnovato

Messaggioda ALILEO » lun giu 16, 2008 12:20 pm

BUONGIORNO MI TROVO IN DIFFICOLTA' HO 75 PENSIONE MINIMA SONO IN AFFITO CON CONTRATTO AD USO ABITATIVO DI 4 ANNI PIU' ALTRI 4 ANNI CON POSSBILITà DI RIMNNOVO TACITO O DISDETTA DA PARTE DEL LOCATORE
MI HA AVVISATO CHE MI MANDERA'LA DISDETTA 6 MESI PRIMA DELLA FINE DEI PRIMI 4 ANNI POSSO FARE QUANCOSA PER RESTERE LI ANCORA , NON CREDO CHE RIUSCIRò A TROVARE UN ALTRA SISTEMAZIONE A QUEL PREZZO . GRAZIE

ilmigliore
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Messaggioda ilmigliore » lun giu 16, 2008 12:34 pm

ciao ALILEO , bevenuto nel forum immobiliare,

se il proprietario rispetta quanto previsto nella normativa per procedere alla disdetta, allora c'è poco da fare.

è un suo diritto rientrare in possesso della sua casa.

puoi pensare di iniziare a muoverti per trovare una nuova sistemazione.

prova a chiedere in comune se hanno disponibilità di alloggi comunali.

ciao ciao

ALILEO
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Messaggioda ALILEO » lun giu 16, 2008 12:41 pm

GRAZIE DELLA VELOCE RISPOTA STO GIà PROVVEDENDO CON IL COMUNE MA E' MOLTO DIFFICILE
CMQ MI HANNO DETTO NON SO SE E' VERO CHE IL PROPRIETARIO PUò CHIEDERE LA DISDETTA SOLO PER MOTIVI PARTICOLARI MA QUALI?
LUI VUOLE VENDERE PERCHE' DICE CHE BISOGNO DI SOLDI

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » lun giu 16, 2008 1:02 pm

La disdetta da parte del locatore 6 mesi prima che scadano i primi 4 anni, egregio utente, deve essere giustamente e ampiamente giustificata e le motivazioni sono quelle dettate dalla Legge431/98:

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il locatore, se desidera vendere l'immobile le deve consentire di esercitare il diritto di prelazione, specificando anche il prezzo di vendita dell'immobile.
Il fatto che debba vendere non può costituire motivo di SFRATTO, su questo NON CI PIOVE.
Chi subentra nella proprietà sa benissimo che il contratto di locazione in essere scadrà effettivamente soltanto dopo 8 anni.
Se fossi in lei non mi preoccuperei più di tanto, comunque sono a sua disposizione per qualsiasi altra informazione.
Saluti cordiali


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