salve,
ho un regolare contratto di affitto per uso abitativo a mensilità anticipate, ogni 10 del mese scade dovrei versare una rata anticipata per un altro mese. vorrei sapere una volta arrivato il 10 del mese successivo quanto tempo ho per versare prima di entrare in morosità e quindi prima che si apri una pratica di sfratto?
Grazie
canone di affitto
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- Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm
DAL SITO DELL' UPPI:
Il mancato pagamento del canone di locazione costituisce violazione del principale obbligo che il contratto di locazione pone a carico del conduttore. Con l’art. 5 della L. 27 luglio 1978 n. 392 il legislatore ha stabilito che il mancato pagamento del canone di locazione entro 20 GIORNI (VENTI)dalla scadenza prevista contrattualmente, costituisce una violazione di tale gravità da legittimare il locatore a richiedere al giudice la risoluzione del contratto per morosità del conduttore, con conseguente condanna dell’inquilino alla restituzione dell’immobile.
La norma prevede che motivo di risoluzione del contratto sia anche il mancato pagamento degli oneri accessori, che sono costituiti principalmente dalle spese relative ai servizi comuni condominiali, quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano
Il mancato pagamento del canone di locazione costituisce violazione del principale obbligo che il contratto di locazione pone a carico del conduttore. Con l’art. 5 della L. 27 luglio 1978 n. 392 il legislatore ha stabilito che il mancato pagamento del canone di locazione entro 20 GIORNI (VENTI)dalla scadenza prevista contrattualmente, costituisce una violazione di tale gravità da legittimare il locatore a richiedere al giudice la risoluzione del contratto per morosità del conduttore, con conseguente condanna dell’inquilino alla restituzione dell’immobile.
La norma prevede che motivo di risoluzione del contratto sia anche il mancato pagamento degli oneri accessori, che sono costituiti principalmente dalle spese relative ai servizi comuni condominiali, quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano
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