Agevolazioni prima casa, vendita 50% mantenendo residenza

Vantaggi, suggerimenti e problematiche per l'acquisto della casa nuova: garanzie, modifiche, capitolato, varianti in corso d'opera, allacciamenti, accatastamenti, frazionamenti mutui fondiari
kartol
Messaggi: 5
Iscritto il: lun ago 04, 2008 9:35 am

Agevolazioni prima casa, vendita 50% mantenendo residenza

Messaggioda kartol » lun ago 04, 2008 2:17 pm

Buongiorno, avrei bisogno di un vostro gentile consulto..
Attualmente vivo con la mia ragazza in una casa di sua proprietà.
Adesso abbiamo deciso di comprarne un'altra e per usufruire delle agevolazioni fiscali da prima casa sarò l'unico intestatario dell'immobile ma il mutuo sarà cointestato.
Il dubbio è il seguente:
se la mia ragazza vende la sua prima casa, e vogliamo diventari cointestatari della casa che abbiamo comprato, e quindi io le vendo il 50% dell'immobile, io devo restituire qualcosa allo stato delle agevolazioni usufruite? La prima cosa che mi viene da pensare è la seguente:
Dato che io ho pagato il 4% d'IVA invece del 10%, se vendo entro i 5 anni il 50% dell'immobile, lo stato mi chiede il 50% del 6% d'IVA rimanente.. E' corretto questo ragionamento oppure dato che non la vendo totalmente ma la mia resedenza rimane lì non devo dare nulla allo stato??

E poi alla luce di quanto detto prima, se quando le vendo il 50% dell'immobile siamo sposati (in comunione di beni o in separazione da decidere..), cambia qualcosa rispetto a prima?

Vi ringrazio anticipatamente per le Vostre risposte.

Saluti,
Dario.

ilmigliore
moderatore
Messaggi: 1839
Iscritto il: sab feb 17, 2007 11:14 am

Messaggioda ilmigliore » lun ago 04, 2008 2:45 pm

ciao Kartol e benvenuto nel forum immobiliare

il problema sussiste.

se vendi anche una sola parte della tua prima casa nei 5 anni, sei passibile della perdita delle agevolazioni fiscali calcolate sulla quota della casa venduta.

non ci sono vie di fuga.

ciao ciao

kartol
Messaggi: 5
Iscritto il: lun ago 04, 2008 9:35 am

Messaggioda kartol » lun ago 04, 2008 3:12 pm

purtroppo lo sospettavo!

Grazie.

kartol
Messaggi: 5
Iscritto il: lun ago 04, 2008 9:35 am

Messaggioda kartol » lun ago 04, 2008 7:48 pm

Approfitto della vostra gentiulezza per fare un'altra domanda:

Se in un preliminare di compravendita si scrive che:
"Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro il 31 Marzo 2008 presso Notaio scelto a cura della parte Promissoria Acquirente, che si impegna a comunicare il nominativo dello stesso almeno una settimana prima della data fissata per l'atto"

Se il notaio dell'acquirente manda la lettera di convocazione per il rogito il 23/03/2008 indicando come data effettiva di rogito il, per esempio, 30/06/2008, e quindi tre mesi dopo, questo è lecito?

Più in generale: stabilita nel preliminare di compravendita una data per il rogito (che mi risulta essere termine ordinatorio e non perentorio), quanto più in là il notaio può fissare la data effettiva del rogito, senza che gli acquirenti rischino qualcosa o senza che il venditore (costruttore) possa ottenere delle penali o addirittura trattenersi la caparra?

Grazie anticipatamente per la risposta.

kartol
Messaggi: 5
Iscritto il: lun ago 04, 2008 9:35 am

Messaggioda kartol » mar ago 05, 2008 9:55 am

forse è un ot per questo thread.
Apro un altro thread

ilmigliore
moderatore
Messaggi: 1839
Iscritto il: sab feb 17, 2007 11:14 am

Messaggioda ilmigliore » mar ago 05, 2008 2:42 pm

se il rogito è concordato per una data precisa specificata nel preliminare di compravendita, per spostare questa data serve il consenso delle parti, ovvero il venditore e l'acquirente.

tutto messo nero su bianco e firmato, specificando magari i motivi del posticipo.

il notaio di sua spontanea volontà non può prendersi queste responsabilità.


Torna a “Nuove Costruzioni”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti