Buongiorno, avrei bisogno di un vostro gentile consulto..
Attualmente vivo con la mia ragazza in una casa di sua proprietà.
Adesso abbiamo deciso di comprarne un'altra e per usufruire delle agevolazioni fiscali da prima casa sarò l'unico intestatario dell'immobile ma il mutuo sarà cointestato.
Il dubbio è il seguente:
se la mia ragazza vende la sua prima casa, e vogliamo diventari cointestatari della casa che abbiamo comprato, e quindi io le vendo il 50% dell'immobile, io devo restituire qualcosa allo stato delle agevolazioni usufruite? La prima cosa che mi viene da pensare è la seguente:
Dato che io ho pagato il 4% d'IVA invece del 10%, se vendo entro i 5 anni il 50% dell'immobile, lo stato mi chiede il 50% del 6% d'IVA rimanente.. E' corretto questo ragionamento oppure dato che non la vendo totalmente ma la mia resedenza rimane lì non devo dare nulla allo stato??
E poi alla luce di quanto detto prima, se quando le vendo il 50% dell'immobile siamo sposati (in comunione di beni o in separazione da decidere..), cambia qualcosa rispetto a prima?
Vi ringrazio anticipatamente per le Vostre risposte.
Saluti,
Dario.
Agevolazioni prima casa, vendita 50% mantenendo residenza
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Approfitto della vostra gentiulezza per fare un'altra domanda:
Se in un preliminare di compravendita si scrive che:
"Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro il 31 Marzo 2008 presso Notaio scelto a cura della parte Promissoria Acquirente, che si impegna a comunicare il nominativo dello stesso almeno una settimana prima della data fissata per l'atto"
Se il notaio dell'acquirente manda la lettera di convocazione per il rogito il 23/03/2008 indicando come data effettiva di rogito il, per esempio, 30/06/2008, e quindi tre mesi dopo, questo è lecito?
Più in generale: stabilita nel preliminare di compravendita una data per il rogito (che mi risulta essere termine ordinatorio e non perentorio), quanto più in là il notaio può fissare la data effettiva del rogito, senza che gli acquirenti rischino qualcosa o senza che il venditore (costruttore) possa ottenere delle penali o addirittura trattenersi la caparra?
Grazie anticipatamente per la risposta.
Se in un preliminare di compravendita si scrive che:
"Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro il 31 Marzo 2008 presso Notaio scelto a cura della parte Promissoria Acquirente, che si impegna a comunicare il nominativo dello stesso almeno una settimana prima della data fissata per l'atto"
Se il notaio dell'acquirente manda la lettera di convocazione per il rogito il 23/03/2008 indicando come data effettiva di rogito il, per esempio, 30/06/2008, e quindi tre mesi dopo, questo è lecito?
Più in generale: stabilita nel preliminare di compravendita una data per il rogito (che mi risulta essere termine ordinatorio e non perentorio), quanto più in là il notaio può fissare la data effettiva del rogito, senza che gli acquirenti rischino qualcosa o senza che il venditore (costruttore) possa ottenere delle penali o addirittura trattenersi la caparra?
Grazie anticipatamente per la risposta.
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se il rogito è concordato per una data precisa specificata nel preliminare di compravendita, per spostare questa data serve il consenso delle parti, ovvero il venditore e l'acquirente.
tutto messo nero su bianco e firmato, specificando magari i motivi del posticipo.
il notaio di sua spontanea volontà non può prendersi queste responsabilità.
tutto messo nero su bianco e firmato, specificando magari i motivi del posticipo.
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