Codice civile (1942) art. 1754
Il requisito dell'imparzialità, essenziale nell'attività del mediatore, non può ritenersi escluso per il solo fatto dell'esistenza di un rapporto di parentela fra il mediatore ed una delle parti messa in relazione per la conclusione dell'affare.
Cassazione civile, sez. II, 1 luglio 1997, n. 5845
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