L'appartamento usato in passato dal portiere è proprietà del condominio. Quali sono le regole per poterlo affittare? E' richiesta la maggioranza o l'unanimità dei condomini? Si procecede per la decisione con una regolare riunione straordinaria con tanto di numeri dei presenti, deleghe, verbale e così via? E' previsto un contratto diverso da quelli stipulati tra privati? Le spese devono essere pagate dai condomini?
Nel caso di abuso da parte dell'amministratore (affitto non autorizzato dai condomini) come si può intervenire?
Ringrazio chiunque possa darmi qualche informazione o almeno suggerimenti su dove poterle avere.
Affitto proprietà condominiale
Moderatore: geomterracciano
Ciao Ifornetti,
se si decide di eliminare il servizio di portierato i condomini possono decidere di concedere in locazione l'alloggio del portiere. La locazione può essere stipulata in favore sia di un terzo, sia di un condomino.
La conclusione del contratto di locazione è un atto di amministrazione ordinaria e la relativa deliberazione può essere adottata dalla'assemblea a maggioranza semplice. Serve invece il consenso di tutti i condomini per stipulare un contratto di locazione della durata superiore a 9 anni.
Il rapporto di locazione così posto in essere segue le normali regole dettate dalla normativa vigente in materia. Il canone percepito e le spese di registrazione andranno ripartite tra tutti i condomini in ragione delle rispettive quote millesimali di proprietà. Oppure, con delibera assunta dall'assemblea, si possono accantonare i canoni percepiti in un fondo destinato a determinate opere ovvero portate in detrazione delle spese generali.
Il consenso dell'assemblea serve anche per porre fine al rapporto di locazione.
In merito all'addebito delle spese al conduttore, queste andranno calcolate sulla base dei millesimi attribuiti all'appartamento locato, oppure in misura forfettaria in accordo con il conduttore.
Per l'abuso dell'amministratore, senza scendere troppo nei dettagli, vale il principio che l'appartamento concesso in locazione è di proprietà indivisa dei condomini, i quali sono gli unici a decidere come disporne. Se chi occupa l'appartamento non ha in mano un regolare contratto non vi rimane altro che rivolgervi alle autorità competenti.
se si decide di eliminare il servizio di portierato i condomini possono decidere di concedere in locazione l'alloggio del portiere. La locazione può essere stipulata in favore sia di un terzo, sia di un condomino.
La conclusione del contratto di locazione è un atto di amministrazione ordinaria e la relativa deliberazione può essere adottata dalla'assemblea a maggioranza semplice. Serve invece il consenso di tutti i condomini per stipulare un contratto di locazione della durata superiore a 9 anni.
Il rapporto di locazione così posto in essere segue le normali regole dettate dalla normativa vigente in materia. Il canone percepito e le spese di registrazione andranno ripartite tra tutti i condomini in ragione delle rispettive quote millesimali di proprietà. Oppure, con delibera assunta dall'assemblea, si possono accantonare i canoni percepiti in un fondo destinato a determinate opere ovvero portate in detrazione delle spese generali.
Il consenso dell'assemblea serve anche per porre fine al rapporto di locazione.
In merito all'addebito delle spese al conduttore, queste andranno calcolate sulla base dei millesimi attribuiti all'appartamento locato, oppure in misura forfettaria in accordo con il conduttore.
Per l'abuso dell'amministratore, senza scendere troppo nei dettagli, vale il principio che l'appartamento concesso in locazione è di proprietà indivisa dei condomini, i quali sono gli unici a decidere come disporne. Se chi occupa l'appartamento non ha in mano un regolare contratto non vi rimane altro che rivolgervi alle autorità competenti.
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