Vincolo della solidarietà - Eliminazione

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Moderatore: geomterracciano

Volea
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Vincolo della solidarietà - Eliminazione

Messaggioda Volea » mar set 18, 2007 9:38 am

buongiorno,
nel condominio in cui vivo, dovendo iniziare nei prossimi giorni dei lavori sulle parti comuni per diverse migliaia di euro, i condomini hanno imposto all'impresa l'eliminazione del vincolo della solidarieta'.
Il mio dubbio è, cosa succede quando un condomino non paga? L'amministratore da le bollette all'impresa che riscuotera' per proprio conto?
Grazie

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mar set 18, 2007 1:19 pm

Non so quale contratto di appalto sia stato stipulato tra l'Impresa ed il Condominio, dicasi Condominio e non "CONDOMINO" e non capisco il vincolo di solidarietà:
l'amministratore deve firmare il contratto di appalto, dopo averlo fatto approvare dall'assemblea e nel contratto sono descritte analiticamente tutte le condizioni, tra le quali anche quelle relative ai pagamenti, i quali, se non dovessero essere onorati, ne risponde il CONDOMINIO ed in solido con esso tutti i condomini.
Se un condomino non dovesse versare all'amministratore una o più quote di sua spettanza, l'amministratore DEVE chiedere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, quindi continuo a non comprendere il concetto del vincolo di solidarietà.
Forse ogni condomino doveva sottoscrivere un contratto " AD PERSONAM " con l'impresa?
Mi scusi, ma questo è FANTACONDOMINIO.
Saluti

schoot
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Messaggioda schoot » mer set 19, 2007 11:41 am

Se l'impresa rinuncia ad esercitare un suo diritto, e cioè a riscuotere le singole quote, si può fare, visto che dati sensibili non né vengono forniti.
La solidarietà passiva serve esclusivamente a rafforzare la posizione del creditore.

Marghe
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Messaggioda Marghe » mer set 19, 2007 11:43 am

Ciao Schoot,

in un caso analogo i legali dell'impresa hanno eccepito di non essere legittimati attivi nei confronti del condomino insolvente.
Avrebbero potuto solo azionare il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) ottenuto dal Condominio a carico del moroso, per effetto di una regolare cessione di credito.

Ciao

schoot
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Messaggioda schoot » mer set 19, 2007 11:45 am

Cass. civ., sez. II, 17-04-1993, n. 4558
Le obbligazioni contratte verso i terzi dall'Amministratore del condominio (o da chi altri sia stato delegato dai condomini a contrarle) per conto del Condominio e nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell'Assemblea, sono direttamente riferibili ai singoli condomini che, in base all'art. 1284 cod. civ., sono, quindi, solidalmente responsabili, nei confronti del terzo, dell'adempimento delle predette obbligazioni, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni; pertanto, il terzo creditore del condominio può agire per la tutela del suo diritto sia contro l'Amministratore o di chi altri abbia contratto l'obbligazione per delega o in rappresentanza dei condomini, sia nei confronti dei singoli condomini, direttamente obbligati nei suoi confronti.

Marghe
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Messaggioda Marghe » mer set 19, 2007 11:51 am

A mio avviso la ditta esecutrice dei lavori non può unilateralmente rinunciare al principio di solidarietà passiva "condominiale" ed agire direttamente nei confronti dei morosi per le singole quote dovute.
Per molteplici motivazioni. Il principio richiamato essendo un vincolo di matrice normativa volto proprio a salvaguardare la possibilità che il condomino "attaccato" con D.I. per l'intera somma conservi diritto di regresso nei confronti degli altri comproprietari (rapporti interni pregiudiziali alle obbligazioni contratte con l'esterno). In assenza del vincolo, a torto o a ragione, la facoltà di recupero del comproprietario svanirebbe. Reputo che sia questa la ragione per cui è necessaria la totalità dei condomini per sottoscrivere la clausola di rinuncia alla solidarietà passiva. Il sistema codicistico prevede un bilanciamento tra i vari interessi in gioco: solidarietà/regresso, non è possibile annullare l'uno senza tenere conto dell'altro.
Cito altre sentenze che dovrebbero chiarire meglio quanto espresso in Cass 2006 n. 17101: Cass.12281/92; Cass.3944/02; Cass.641/2003.

schoot
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Messaggioda schoot » mer set 19, 2007 11:55 am

Ma il meccanismo é proprio volto a salguardare il condòmino dall'aggressione esterna per l'intero dovuto, con il rischio di vedersi pignorare l'appartamento.
E poi il suo diritto di regresso deve esercitarsi nei confronti di TUTTI i condòmini, ciascuno per la propria quota.
Stiamo scherzando??

ilmigliore
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Messaggioda ilmigliore » mer set 19, 2007 11:59 am

Il creditore vanta un diritto (disponibile) sul debitore, non un obbligo quando si avvale della presunzione legale di solidarietà passiva tra debitori. Se il creditore rinuncia a farlo valere per contratto, non vedo dove sia il problema.
Altra cosa sono gli effetti interni, tra debitori, di un patto fra loro che escluda il vincolo.


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